Adempimenti

Forfettari con più attività: codici Ateco e coefficienti da indicare distintamente

Andrà compilato un distinto rigo da LM22 a LM27 per ogni attività

ADOBESTOCK

di Gianluca Dan

Le ultime risposte dell’Agenzia delle entrate hanno riacceso i riflettori sul regime forfettario, con l’imposta del 15% sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap, ulteriormente ribassata al 5% per i primi cinque anni di attività per le nuove iniziative produttive.

La risposta 378/2021 conferma che il regime è applicabile sulla base del comportamento concludente adottato dal contribuente: l’articolo 1 del Dpr 442/1997 stabilisce che «l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno dell’attività».

Non può pertanto stornare le fatture emesse con Iva chi nell’anno successivo all’emissione delle fatture decide di passare al forfettario, a maggior ragione se ha presentato anche le Lipe (liquidazioni periodiche Iva).

GLI ESEMPI

Le regole di compilazione

I contribuenti che nel 2020 sono stati forfettari devono compilare la Sezione II del quadro LM del modello Redditi Pf 2021 attestando di possedere le condizioni per accedere al regime agevolato nel rigo LM21:

O barrando la colonna 1 si indica di avere i requisiti previsti dalla norma: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (se si esercitano più attività, con codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività) e di aver sostenuto spese di lavoro dipendente e assimilati per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi;

O nella colonna 2, barrando la specifica casella, si indica che non vi sono state cause ostative;

O la colonna 3 va barrata solo per le nuove attività che possono fruire dell’aliquota ridotta al 5 per cento.

Tra le cause ostative frequente è quella dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, considerando però anche il periodo di preavviso (risposta 368/2021).

L’infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei requisiti e delle condizioni da indicare nelle tre colonne del rigo LM21 comporta l’aumento delle sanzioni minime e massime stabilite dal Dlgs 471/1997, in misura del 10% se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Il calcolo del reddito

La determinazione del reddito è molto semplice, non essendo analitica, ma appunto forfettaria. Il reddito imponibile è pari all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel 2020, con un criterio di cassa, moltiplicati per lo specifico coefficiente di redditività individuato in base al codice Ateco dell’attività esercitata.

In caso di svolgimento di più attività i cui codici Ateco sono soggetti a diversi coefficienti, andrà compilato un distinto rigo da LM22 a LM27 per ogni attività.

I diritti d’autore «correlati»

Nella colonna 4 dei righi da LM22 a LM27 vanno indicati i compensi percepiti dai lavoratori autonomi a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività, che sono soggetti a imposizione secondo i criteri dell’articolo 54, comma 8, del Tuir, ma non vengono ridotti forfettariamente in base al codice Ateco.

Questi compensi concorrono pertanto a formare il reddito, da assoggettare alla sostitutiva, previo abbattimento del 25%, o del 40%, nel caso in cui il dichiarante sia un under 35.

La risposta delle Entrate 517/2019 ha confermato che tali proventi, se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, concorrono alla verifica del limite dei 65mila euro per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario: in particolare se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività autonoma.

Sui diritti d’autore così “correlati” non dovrà essere effettuata la ritenuta d’acconto, al pari dei compensi derivanti dall’attività forfettaria. A tal fine, il sostituto d’imposta ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfettario. L’eventuale errata applicazione della ritenuta può essere chiesta a rimborso o recuperata in dichiarazione mediante compilazione del rigo RS40, con riporto al rigo LM41 e conseguente scomputo dall’imposta sostitutiva, a condizione che sia stata regolarmente certificata dal sostituto d’imposta.

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