Contabilità

Rivalutazione marchi e avviamenti, possibile lo slittamento dei bilanci

Da valutare l’approvazione a 180 giorni per l’impatto che avrà sui rendiconti

di Franco Roscini Vitali

L’emendamento inserito nel decreto Sostegni-ter, che consente la revoca anche civilistica della rivalutazione di marchi e avviamenti, impone alcune considerazioni con riferimento, in particolare, alla tempistica di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021.

Tempistica che potrebbe comportare la necessità di ricorrere all’approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180, a causa delle problematiche da affrontare.

In attesa della pubblicazione della norma sulla Gazzetta ufficiale, passaggio ovviamente indispensabile, le imprese devono iniziare a valutare gli effetti derivanti dalla revoca contabile della rivalutazione.

Si tratta di verificare quali effetti si producono sul patrimonio netto a seguito dell’eliminazione della riserva di rivalutazione che, tuttavia, in alcuni casi potrebbe già essere stata utilizzata a copertura delle perdite dell’esercizio 2020.

L’eliminazione della riserva comporta una diminuzione del patrimonio netto con conseguente incremento dell’indebitamento che potrebbe riflettersi negativamente anche nei confronti degli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti.

Inoltre, la tempistica di approvazione dei bilanci subisce un rallentamento in attesa che l’Organismo italiano di contabilità (Oic) emani i principi applicativi, come prevede la relazione illustrativa all’emendamento.

La relazione prevede in particolare che l’Oic potrà valutare l’opportunità di emanare propri principi applicativi in linea con quanto riconosciutogli dall’articolo 9-bis del decreto 38/05.

L’articolo citato attribuisce all’Oic ruolo e funzioni in ambito esclusivamente contabile: la recente estensione in materia di informativa sulla sostenibilità ha richiesto la modifica legislativa operata dal decreto Milleproroghe che ha integrato il citato articolo 9-bis.

Pertanto, resteranno deluse le aspettative di chi vorrebbe una presa di posizione con riferimento all’eventuale riapprovazione dei bilanci 2020, materia che esula dalle funzioni citate in quanto eminentemente giuridica.

Risvolti contabili

Con riferimento agli aspetti contabili, utili indicazioni sembrerebbero già essere presenti nei principi contabili nazionali.

In particolare, il principio contabile Oic 29 si occupa, tra l’altro, dei cambiamenti di principi contabili, situazione alla quale potrebbe essere ricondotta l’eliminazione della rivalutazione a seguito del cambiamento legislativo e della possibilità concessa proprio dal legislatore.

In particolare, è l’articolo 2423-bis del Codice civile a precisare che deroghe al divieto di modifica dei criteri di valutazione sono ammesse in casi eccezionali: nel caso in questione, probabilmente, si va un po’ oltre rispetto al cambiamento dei criteri di valutazione, ma evidentemente non può esistere una disposizione ad hoc per regolamentare una situazione più che eccezionale, imprevedibile.

A questo punto, in assenza di disposizioni legislative transitorie, si tratta di applicare le regole contenute nell’Oic 29 il quale precisa che un cambiamento di principio contabile è ammesso, tra l’altro, se richiesto da nuove disposizioni legislative.

Gli effetti del cambiamento devono essere determinati retroattivamente e questo comporta la rilevazione del cambiamento nell’esercizio in cui è adottato il nuovo trattamento contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso: pertanto, sulla riserva di rivalutazione oppure, in assenza di questa (per avvenuto utilizzo), negli utili portati a nuovo.

Ai soli fini comparativi deve essere rettificato il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente, come se la rivalutazione non fosse mai stata effettuata.

Necessario più tempo

La situazione descritta, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’emendamento e dell’emanazione delle conseguenti regole contabili, può giustificare l’approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180, come richiesto anche dal Cndcec prima della novità legislativa ora commentata.

Sarebbe preferibile che la proroga fosse stabilita dal legislatore, ma anche in mancanza di una specifica norma la strada della proroga potrebbe essere comunque percorsa.

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