Imposte

Muro di contenimento agevolabile con il 110%, ma il tecnico deve attestare la sua utilità

Il chiarimento sull’ambito di applicazione del superbonus in versione sisma arriva con l’interpello n. 297/2022

di Giuseppe Latour

Un muro di contenimento può essere considerato un lavoro da agevolare con il superbonus in versione sisma. Purché il tecnico asseveratore attesti l’utilità dell’intervento in termini di messa in sicurezza e certifichi il rapporto causa effetto tra l’intervento e la riduzione del rischio. La risposta, che conferma orientamenti già espressi dall’agenzia delle Entrate nei mesi scorsi (interpello 706/2021), è contenuta nell’interpello n. 297/2022.

Il quesito

Il caso riguarda un condominio che intende effettuare interventi di riduzione del rischio sismico su un fabbricato «situato a ridosso di una scarpata formata da strati di terreno di riporto e sottostante strati di natura sabbiosa», secondo quanto attestato da una relazionegeologica eseguita nel marzo 2015.

Per questo motivo, «si rende necessaria, ai fini di migliorare la staticità sismica dell’edificio di cui sopra, la costruzione ex-novo di un muro di sostegno a distanza di qualche metro e a servizio della struttura dell’edificio, ciò al fine di scongiurare fenomeni di disgregazione del terreno di fondazione dovuta a decompressione laterale del terreno».

Ora ci si chiede «se le spese connesse alla realizzazione del suddetto muro di contenimento diano diritto alla detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34». Si tratta del superbonus, ovviamente in versione sisma, dedicato al consolidamento statico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

I chiarimenti

La risposta delle Entrate ricorda, anzitutto, che la Commissione consultiva per il monitoraggio del sismabonus, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che sono agevolabili «anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti con l’impianto fondale della costruzione medesima».

Per agevolarli, «è però necessario stabilire l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale sopra richiamate». Quindi, nelle attestazioni previste dalla legge, «il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni».

Il rapporto causa-effetto

In altri termini, allora, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati.

«L’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al superbonus - conclude l’interpello - potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare - in base alle disposizioni di cui al citato decreto n. 58 del 2017 - l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico», secondo quanto previsto dal decreto Rilancio.

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