Controlli e liti

Costi black list, dribbla le sanzioni la singola svista in dichiarazione

Per la Ctr Marche 127/5/2022 la violazione è meramente formale e quindi non punibile: omessa una sola fornitura tra tante, l’integrativa è stata presentata senza indugi

di Gabriele Ferlito

Non è sanzionabile la mancata indicazione in dichiarazione di un singolo costo black list, dovuta a una mera dimenticanza. È quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza n. 127/05/2022 (presidente e relatore Gianni).

La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società per gli anni 2011-12. Tra i rilievi sollevati ad esito della verifica, viene contestato che, in violazione della normativa pro tempore vigente (articolo 110, comma 11, del Dpr 917/1986), la società ha omesso di indicare separatamente nella dichiarazione per l’anno 2011 un componente negativo di reddito derivante da operazioni effettuate con un fornitore black list.

L’Agenzia emette quindi un atto di contestazione delle sanzioni, irrogando la sanzione allora prevista dall’articolo 8, comma 3-bis del Dlgs 471/1997 (pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro) nella misura di 36mila euro.

La società impugna il provvedimento sanzionatorio e ottiene ragione sia in Ctp che in grado di appello. In particolare, i giudici della Ctr affermano che nel caso in esame la violazione commessa dalla società è meritevole di essere annoverata tra le violazioni meramente formali, non sanzionabili ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 212/2000 («Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione… si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta») e dell’articolo 6 comma 5-bis del Dlgs 472/1997 («Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo»).

La conclusione dei giudici trova fondamento su plurime circostanze fattuali rilevanti nel caso in questione. Anzitutto, la società ha dimostrato di avere intrattenuto rapporti con numerosi fornitori black list, dimenticando di indicarne in dichiarazione solamente uno, segno evidente che si era in presenza di un mero errore materiale.

Inoltre, la stessa Guardia di finanza nel corso della verifica aveva riconosciuto la piena deducibilità di tutti i costi black list, così escludendo qualsiasi intento evasivo in capo alla società.

Peraltro, una volta avvedutasi dell’errore (quindi ad esito della verifica), la società aveva senza indugio presentato una dichiarazione integrativa per sanarlo.

Sulla base di tutte queste circostanze, per la Ctr la condotta della società integra una mera dimenticanza, che non ha determinato alcun danno per l’Erario (non assumendo valenza ai fini della determinazione dell’imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo) né ha arrecato pregiudizio all’esercizio delle attività di controllo.

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