Finanza

Aiuti di Stato, lo splafonamento si restituisce in compensazione

Le eccedenze vanno rese con gli interessi ma non ci sono sanzioni

L'imminente approvazione da parte dell'agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato fruiti nel corso della pandemia e fino al 31 dicembre 2021 impone alle imprese un immediato monitoraggio per verificare se sono stati rispettati i massimali e le condizioni del Quadro temporaneo e vedere se e come restituire l'eventuale eccedenza.

Gli aiuti anti-Covid che le imprese hanno ottenuto in questi mesi di pandemia, infatti, saranno oggetto di controlli specifici per valutare il rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e l’osservanza dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12.

Per la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti, i beneficiari dovranno seguire le regole dettate dal decreto del Mef dell'11 dicembre 2021 e presentare all'Agenzia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestano il rispetto dei requisiti in questione.

Continuano però ad esservi problematiche irrisolte che i beneficiari dovranno affrontare per redigere l'autocertificazione e valutare se l'impresa, da intendersi come “impresa unica” (si rinvia all'articolo sotto), abbia rispettato o meno le condizioni in esame.

In primo luogo il decreto non chiarisce se i massimali stabiliti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro siano cumulabili o meno. È naturalmente auspicabile una soluzione positiva ma è anche necessario un approccio prudenziale. Una lettura sistematica delle norme potrebbe portare a sostenere, a parere di chi scrive, una soluzione positiva, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate all'interno del comma 13 dell'articolo 1 del decreto Sostegni.

Altra questione riguarda la possibilità per il beneficiario di usufruire alternativamente, per la medesima misura, sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12 allocando una quota parte dell'aiuto ricevuto in entrambe le sezioni. Al riguardo si ritiene che ad oggi si possa dare una risposta positiva.

Altro chiarimento necessario riguarda la definizione del momento di concessione dell'aiuto ai fini del rispetto dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12. Il decreto si limita a confermare che rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, richiamando la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2021, ma restano delle questioni aperte. A seconda della misura sarà necessario considerare:

1 la data di approvazione della domanda di aiuto o di erogazione del contributo. Non è chiaro e le date non coincidono;

2 la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché avvenga entro il 31 dicembre 2021 e pertanto restano esclusi i crediti maturati nel 2021) o di approvazione della compensazione o di maturazione del credito d'imposta. Nulla è chiarito per i crediti che possono essere ceduti;

3 la data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi (ad esempio, esenzioni Imu o Irap).

Se la data di concessione non è chiara, vi saranno problemi da un lato per la presentazione delle autodichiarazioni e dall’altro per il calcolo del “periodo ammissibile” per la sezione 3.12, con il rischio che molte imprese potrebbero dover restituire gli aiuti.

Vi è poi un punto particolarmente importante. L'articolo 4 del decreto prevede che, in caso di superamento dei massimali, l'importo dell'aiuto eccedente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi calcolati secondo il regolamento n. 794/2004 e senza sanzioni. La restituzione, si legge, può avvenire anche con una compensazione rispetto ad aiuti «successivamente ricevuti dalla medesima impresa». Tale locuzione dovrebbe essere letta a favore delle imprese beneficiarie e pertanto se il soggetto sfora il massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della sezione 3.1 (800mila euro fino al 27 gennaio 2021), l'eventuale splafonamento potrebbe trovare capienza automatica con il massimale della medesima sezione non interamente coperto al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022) o ancora con altri aiuti (come il regime de minimis). Dovendo, in tal caso, versare solo gli interessi.

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