Adempimenti

Massimale contributivo errato, sanzioni ridotte

Si applicano solo gli interessi per il passaggio dal contributivo al mosto per un accredito o riscatto ante 1996

di Antonello Orlando

Le sanzioni per errata applicazione del massimale scendono ai soli interessi se il lavoratore passa, dopo l’assunzione, dal sistema contributivo al misto per effetto di un accredito o riscatto collocato prima del 1996. L’Inps, dal dicembre 2020, ha avviato una campagna di recupero dei contributi pensionistici Ivs oltre il massimale contributivo, non versati, ma dovuti per lavoratori con contributi ante ’96.

Il messaggio 4412/2021 ha ricordato come la legge 335/1995 non abbia previsto obblighi di comunicazione dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro in caso di operazioni che modifichino l’applicazione del massimale.

Il messaggio 5062/2020 aveva previsto, nei casi di erronea applicazione del massimale, la sanzione dell’omissione contributiva, e non per l’evasione contributiva, pari al 5,5% per anno fino al 40% dei contributi oltre cui sono dovuti i soli interessi. Il messaggio 4412/2021 aggiunge, in analogia ai regimi di incertezza di prassi e giurisprudenziali che impongono una riduzione delle sanzioni (in base all’articolo 116, comma 15, della legge 388/2000), un regime sanzionatorio minore nei soli casi in cui il lavoratore sia passato dal metodo contributivo a misto durante il rapporto di lavoro per effetto di un riscatto (di laurea o anche di periodi lavorati in Paesi esteri, anche se non menzionati nel messaggio) o di accrediti figurativi (del periodo di leva, come di maternità al di fuori del rapporto di lavoro). In questi casi sarà consentito ai datori di lavoro, già sanzionati, di richiedere alle sedi la riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali, applicabili fino al termine di pagamento della diffida.

L’istituto modificherà in automatico le prossime diffide, attivando il regime ridotto delle sanzioni senza bisogno di istanze da parte dei datori di lavoro.

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