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La natura dei distacchi influisce sul trattamento Iva

La giurisprudenza europea afferma che la valutazione delle caratteristiche delle operazioni andrà fatta caso per caso

di Francesco D'Alfonso

Distacco di personale con valutazione del trattamento Iva caso per caso, sulla base delle caratteristiche delle operazioni coinvolte e delle disposizioni della direttiva unionale. È quanto si evince dal quadro normativo e giurisprudenziale attualmente esistente in materia di assoggettabilità ad Iva delle somme rimborsate dall’impresa distaccataria in favore di quella che ha effettuato il distacco.

È una questione estremamente controversa e dibattuta da decenni, ma divenuta di grande attualità a seguito della sentenza della Corte di giustizia della Ue dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, la quale è intervenuta proprio sulla disposizione nazionale che disciplina situazioni di questo tipo, ossia l’articolo 8, comma 35, della legge 67 del 1988. Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che non sono da intendere rilevanti agli effetti Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sancendo dunque l’irrilevanza ai fini dell’imposta di tali prestazioni perché prive del requisito oggettivo.

Il distacco di personale, si evidenzia, si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (articolo 30 del Dlgs 276/2003).

Secondo la Corte di giustizia europea, tuttavia, il distacco di personale costituisce una operazione rilevante ai fini Iva se la prestazione del distaccante e gli importi versati dal distaccatario si condizionano reciprocamente (Corte di giustizia Ue 11 marzo 2020, causa C-94/19). Una prestazione di servizi, infatti, costituisce una operazione imponibile ai fini Iva soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e sussista altresì un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Ma tale nesso diretto si configura esclusivamente quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, ossia l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa, senza inoltre che rilevi in alcun modo l’importo del corrispettivo.

In sostanza, secondo i giudici unionali, la rilevanza Iva dei prestiti e dei distacchi di personale si configura allorché il pagamento, da parte del soggetto distaccatario, degli importi fatturati dal distaccante costituisca una condizione per il distacco del personale e detti importi siano stati versati solo come corrispettivo del distacco, a prescindere dalla circostanza che il corrispettivo pattuito per l’esecuzione del servizio sia inferiore, uguale o superiore al costo sostenuto dal prestatore.

Tale ultima situazione non è infatti in grado di compromettere il nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, mentre rileva a tal fine la circostanza che l’importo sia o non stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati (Corte di giustizia della Ue 2 giugno 2016, causa C-263/15).

Diversamente, laddove cioè non vi sia uno scambio di reciproche prestazioni, ossia manchi un rapporto sinallagmatico tra le stesse, l’operazione realizzata non potrà essere considerata rilevante ai fini dell’imposta.

Ciò avverrà, in particolare, nel caso in cui nell’ambito del rapporto giuridico tra le parti coinvolte siano presenti anche altri elementi idonei a rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo.

Allo stato delle cose e vista l’impossibilità di attribuire una natura univoca al rapporto intercorrente tra distacco di personale e Iva, una valutazione di questo tipo appare tuttavia difficilmente realizzabile mediante una specifica disposizione interna, anche perché non sono facilmente individuabili ampie fattispecie di distacco del personale per le quali possa non applicarsi l’imposta, sembrando invece più verosimile una valutazione di natura interpretativa, da effettuarsi caso per caso, sulla base delle caratteristiche delle operazioni coinvolte nonché delle disposizioni della direttiva unionale Iva.

Sul punto, si attendono tuttavia gli interventi ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria.