Imposte

Senza crediti o contributi possono sempre scattare i finanziamenti agevolati

Prestito concedibile se almeno il 50% dei costi è per opere di riqualificazione energetica

di Giorgio Gavelli

È un bonus a più livelli quello previsto dalla bozza del decreto Pnrr per gli interventi di riqualificazione realizzati dalle imprese turistiche. Oltre al credito d’imposta dell’80% e al contributo a fondo perduto (fruibile anche indipendentemente dal credito d’imposta), la disposizione prevede già, in caso di mancato accesso a questi due bonus, una terza possibilità, consistente in un finanziamento a tasso agevolato.

Sembra, quindi, che se l’impresa investe ma le risorse si esauriscono prima della domanda (i plafond di spesa sono infatti individuati «fino ad esaurimento risorse», che verrà comunicato con apposito avviso pubblicato sul sito del ministero del Turismo), oppure l’investimento eccede i limiti di spesa agevolabili, è possibile fruire di una riduzione dell’onere finanziario sulle spese sostenute.

Nella bozza di decreto si legge che «per le spese ammissibili (...) inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi» del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto, è possibile fruire «anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017», a condizione che almeno il 50% dei costi sia rappresentato da interventi di riqualificazione energetica, ovviamente nel rispetto delle risorse stanziate per tale misura. Il tutto, comunque, considerando che agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto Pnrr continuano ad applicarsi le disposizioni sul bonus previgente (in particolare quelle dell’articolo 79 del decreto Agosto), con un limite di spesa dedicato a sua volta predefinito.

L’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto 22 dicembre 2017 prevede un finanziamento agevolato di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. Ci si può chiedere se le spese che non riusciranno a fruire dei bonus previsti dal Pnrr potranno essere eleggibili ai fini di qualche altra agevolazione, per esempio l’ecobonus tradizionale o il bonus sui nuovi investimenti (anche 4.0), naturalmente nel caso in cui siano ancora vigenti e nelle misure all’epoca spettanti (criterio di competenza). Il credito d’imposta Pnrr è riconosciuto, infatti, risorse permettendo, fino a fine 2024, ed è oggi difficile immaginare quali agevolazioni alternative potrebbero alleviare la disillusione di chi non riuscisse a utilizzarlo.

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