Adempimenti

Fattura estera duplicata, registri Iva da integrare

Sotto la lente la doppia comunicazione allo Sdi con e-fattura ed esterometro. Bollette doganali da ricontrollare

Bozze dei registri Iva da modificare ed integrare anche solamente per allineare i dati relativi ad informazioni ed operazioni già regolarizzate dal contribuente e comunque conosciute al fisco: le faq ritraibili dal sito «fatture e corrispettivi» costituiscono, in questo senso, una guida essenziale per gli operatori chiamati a verificare in maniera continuativa quanto costantemente aggiornato e precompilato dall’agenzia delle Entrate sulla base dei flussi informativi trasmessi.

L’immensa mole di informazioni a disposizione del fisco non risulta infatti al momento completamente integrata nei sistemi informatici chiamati ad elaborare e generare i registri. Occorre ad esempio intervenire nei casi di duplicazione delle registrazioni: come chiarito infatti dalle Entrate, la presenza di dati duplicati non è infatti sempre rilevabile in modo puntuale. Il caso risolto è quello relativo a fatture elettroniche attive estere, i cui dati sono stati trasmessi al sistema di interscambio (SdI) utilizzando il codice convenzionale a “sette ics” all’atto dell’emissione del documento e successivamente reinseriti all’interno della comunicazione “esterometro”.

Questa situazione potrebbe accadere frequentemente considerando come i dati di fatturazione possono venire inviati in via automatizzata dal sistema gestionale a SdI e contemporaneamente messi a disposizione di un intermediario, il quale procede successivamente a predisporre e trasmettere la comunicazione delle operazioni con l’estero. In questo caso, il soggetto passivo Iva dovrà cancellare dal registro le annotazioni che riportano nel campo «invio» il valore che richiama l’acquisizione dei dati da esterometro.

Allo stesso modo i dati delle bollette doganali non vengono automaticamente utilizzati nell’elaborazione delle bozze dei registri Iva acquisti: le relative informazioni identificative, sebbene vengano messe a disposizione del contribuente da parte dell’agenzia delle Entrate, non sono adoperate in maniera automatica per la redazione dei registri, richiedendosi quindi agli operatori un’attività di integrazione.

In via ordinaria occorrerà in ogni caso intervenire sulle bozze per indicare la percentuale di detrazione applicata: ciò non solo ai fini delle liquidazioni periodiche ma anche e soprattutto per la predisposizione delle dichiarazioni Iva annuali precompilate, all’interno delle quali il totale degli acquisti e delle importazioni indicate nel rigo VF23 deve essere ripartito tra le diverse tipologie individuate nel rigo VF27.

Questa informazione non è presente nelle fatture elettroniche e, quindi, non è possibile compilare in modo automatico e puntuale il rigo VF27. Per questo motivo, il soggetto Iva deve effettuare la ripartizione degli imponibili in fase di modifica e integrazione dei registri Iva elaborati.

Se, in fattura ad esempio sono presenti anche acquisti non inerenti all’attività per i quali è stata riportata una detraibilità pari a zero, nel suddividere il totale imponibile tra le diverse tipologie di beni, occorrerà indicare nel campo «beni non inerenti all’attività», la corrispondente quota dell’imponibile per il quale è stata indicata una percentuale di detraibilità uguale a zero.

Occorre verificare e intervenire, se necessario, anche sulle bozze delle liquidazioni periodiche: è stato esaminato ad esempio il caso di splafonamento da parte dell’esportatore abituale, che abbia acquistato con dichiarazione d’intento per un importo superiore al plafond disponibile. Per sanare la violazione, la trasmissione a SdI di autofattura con tipodocumento TD21 non viene incrociata dal fisco con i dati dell’imposta dovuta eventualmente già assolta dal contribuente con modello F24: l’imposta liquidata nella Lipe andrà quindi corretta direttamente dall’operatore.

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