Controlli e liti

Pregresso non punibile, la sanzione si prescrive nel termine di 5 anni

Da definire il rapporto con la procedura legata alla sanabilità

di Antonio Iorio

In attesa del decreto che disciplini le modalità di versamento ma, soprattutto, di applicazione e riscossione delle sanzioni, vi sono alcuni aspetti del nuovo regime sanzionatorio che interessano gli operatori del settore. Va ricordato, infatti, che, dopo oltre 20 anni dall'introduzione del contributo, per la prima volta, sono previste sanzioni, di natura amministrativa, per l'omesso, infedele e ritardato versamento. L’articolo 3 della nuova legge per le competenze nei controlli fa espresso richiamo al decreto legislativo 20/2018, il cui articolo 12 prevede, tra l’altro:

- la competenza dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Mipaf nell’irrogazione delle sanzioni;

- l’osservanza delle regole contenute nella legge 689/1981 per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni.

Secondo l’articolo 1 della richiamata legge 689/1981 nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Ne consegue che eventuali omissioni o infedeltà nel versamento del contributo commesse prima del 7 aprile prossimo (entrata in vigore della legge 23/2022) non possono essere sanzionate.

Peraltro, secondo l'articolo 1 del Dl 91/2014, in caso di sanzioni amministrative per le violazioni in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, l’organo di controllo, ove accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate.

Tale previsione potrebbe astrattamente applicarsi in futuro alle violazioni relative al versamento del contributo prima del 7 aprile 2022, con il rischio di assoggettare alle nuove sanzioni le vecchie violazioni attraverso una diffida successiva al predetto 7 aprile. In realtà una simile prassi sarebbe illegittima perché la diffida deve riguardare - per espressa previsione normativa - «le violazioni delle norme per le quali è prevista l'applicazione della sanzione».

Tra l'altro, il carattere innovativo delle sanzioni (e quindi la loro irretroattività) è stato espressamente enunciato alla Commissione Agricoltura del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge, dal relatore del provvedimento, il quale ha chiarito che «ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo».

Un'altra delicata questione riguarda poi i termini prescrizionali. A norma dell'articolo 28 della legge 689/1981 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Ciò comporterebbe che in futuro, le sanzioni hanno sicuramente prescrizione quinquennale. Per il passato invece, non esistendo alcuna sanzione troverebbero applicazione (per il contributo) gli ordinari termini prescrizionali.

Questa circostanza non è di poco conto, e si spera venga chiarita per le eventuali implicazioni anche di natura contabile e fiscale sui bilanci delle società interessate: l'eventuale previsione di un debito, con la prescrizione, imporrebbe l'iscrizione di una sopravvenienza

Da ultimo, sarebbe importante comprendere il rapporto tra le nuove sanzioni e la procedura prevista dal predetto articolo 1 del Dl 91/2014 secondo cui, in presenza di un inadempimento sanabile, è necessaria una diffida che, se adempiuta nei successivi 30 giorni, non comporta sanzioni.

Non è chiaro, infatti, quando possa scattare la sanzione per il ritardo (stante la possibilità di sanare senza sanzione) essendo verosimile se, in caso di perdurante inadempimento dopo la diffida, scatti la sanzione per l'omissione.

Le nuove sanzioni

Violazione ---> Sanzione

Omissione del versamento del contributo ---> Doppio del contributo dovuto

Versamento del contributo in misura inferiore al dovuto ---> Doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto

Ritardato versamento (dopo la scadenza del termine) ---> 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo

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