L'esperto rispondeAdempimenti

Integrativa a favore per recuperare il credito del quadro Ru omesso nel 2015

di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente ha omesso di allegare nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2014 il quadro Ru per l’indicazione del credito d'imposta “Tremonti quater” ex Dl 91/2014. Il contribuente ritiene sanabile l’omissione, visto il Dl 193/2016, presentando la dichiarazione integrativa. Si chiede se corretto e se l’utilizzo del credito che emergerà deve essere rinviato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
P.F. - Milano

Sì è corretto. Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 5 del Dl 193/2016, anche la mancata compilazione del quadro RU può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa a favore fino al termine di decadenza del potere di accertamento, con possibilità di compensare nel modello F24 il credito che ne deriva.
Peraltro, va rilevato che in realtà, già in passato tale possibilità era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Ctr Puglia, con la sentenza 116/9/2010 e dalla Ctp Treviso, con la sentenza 63/2009.
Inoltre, nel caso prospettato, poiché la dichiarazione integrativa sarà presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il nuovo comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/98 stabilisce che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio, se nel 2017 viene presentata la dichiarazione integrativa di Unico 2015, relativa al periodo d’imposta 2014, dalla quale emerge un credito, la compensazione potrà avvenire con debiti maturati dal 2018.

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