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Proroga della cedolare «sanata» dal comportamento concludente

La norma si applica anche nel caso in cui l’immobile dato in locazione, inizialmente di proprietà di due coniugi, vede il codice superstite diventare usufruttuario della quota che apparteneva al de cuius

La domanda

Un immobile di proprietà di entrambi i coniugi, in regime di comunione dei beni, viene dato in locazione nel 2018, con il regime della cedolare secca con scadenza il 31 maggio 2022. Nel mese di aprile 2022 uno dei coniugi viene a mancare. Per disposizione testamentaria il coniuge superstite diviene, sulla quota del de cuis, usufruttuario. Il coniuge superstite intende prorogare il contratto sempre in regime di cedolare secca. In merito alla comunicazione della proroga si chiede se il coniuge superstite può godere del beneficio previsto dal “decreto crescita” (decreto legge 34/2019), articolo 3-bis, comma 3, che di fatto sopprime l’obbligo della comunicazione della proroga del contratto in regime di cedolare secca a condizione che «il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con quel regime, versando l’imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata» o se è tenuto a tale adempimento.
M. B. – Brindisi

Il comma 1, articolo 3-bis del decreto legge 34/2019 dispone la cancellazione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23/2011 e, di fatto, prevede che il pagamento dell’imposta sostitutiva e il mantenimento di un comportamento coerente siano elementi sufficienti per fare sì che la mancata presentazione della proroga della cedolare secca si consideri sanata. Pertanto, nel caso esposto, il locatore potrà non comunicare la prosecuzione del regime di cedolare secca poiché era già intestario del contratto. Si consiglia di comunicare il subentro nella locazione anche per la quota del de cuius.

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