Proroga della cedolare «sanata» dal comportamento concludente
La norma si applica anche nel caso in cui l’immobile dato in locazione, inizialmente di proprietà di due coniugi, vede il codice superstite diventare usufruttuario della quota che apparteneva al de cuius
Il comma 1, articolo 3-bis del decreto legge 34/2019 dispone la cancellazione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23/2011 e, di fatto, prevede che il pagamento dell’imposta sostitutiva e il mantenimento di un comportamento coerente siano elementi sufficienti per fare sì che la mancata presentazione della proroga della cedolare secca si consideri sanata. Pertanto, nel caso esposto, il locatore potrà non comunicare la prosecuzione del regime di cedolare secca poiché era già intestario del contratto. Si consiglia di comunicare il subentro nella locazione anche per la quota del de cuius.
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