Imposte

Superbonus barriere architettoniche, l’acquisto di un vano non è agevolabile

Secondo l’interpello 547/2022 ricadono nel perimetro dell’agevolazione solo le spese dell’intervento e quelle strettamente collegate

di Giuseppe Latour

L’acquisto di un vano, da destinare alla realizzazione di un ascensore, non può essere agevolato con il superbonus dedicato alla rimozione di barriere architettoniche. Ad affermarlo è la risposta a interpello 547/2022 dell’agenzia delle Entrate.

Il caso riguarda una ristrutturazione in condominio, per la quale vengono effettuati lavori trainanti per il 110 per cento. Contemporaneamente, come intervento trainato, viene installato un ascensore, che può essere agevolato come rimozione di barriere architettoniche.

Per l’installazione dell’impianto, però, è necessario l’acquisto, da parte del condominio, di un locale cantina di proprietà di un solo condomino: servirà a realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore dell’ascensore. Il quesito è se «le spese che dovranno sopportare i condomini per l’acquisto del suddetto vano cantina possano rientrare in quelle detraibili per l’intervento prospettato quali spese connesse all’installazione dell’ascensore».

Dalle Entrate arriva una risposta negativa. Secondo la risposta è decisivo il richiamo della legge all’articolo 16-bis del Tuir, che regola questo tipo di interventi: a questi, allora, si applicano le precisazioni fornite con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

In quel documento è stato spiegato che la circolare spetta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Oltre a questo, «la detrazione spetta con esclusivo riferimento alle spese sostenute per la “realizzazione di specifici interventi” nonché a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori». Quindi, l’acquisto di una cantina è fuori dal perimetro del 110 per cento.

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