Imposte

Plafond Iva, la linea del Fisco su vincoli e uso indebito

La risposta 540/22 ribadisce l’orientamento sui limiti nelle cessioni triangolari. La Cassazione conferma invece l’interpretazione sullo splafonamento «postumo»

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Mentre le conseguenze derivanti dall’invalidazione delle lettere d’intento restano senza chiarimenti ufficiali, le Entrate confermano l’applicazione del plafond vincolato anche nell’ipotesi delle triangolari comunitarie e ricevono l’avallo della Cassazione sullo “splafonamento postumo” derivante dal mutamento della natura delle operazioni che hanno originato il plafond stesso.

Le lettere d’intento

Con il provvedimento 293390/2021 si è data attuazione ai controlli per il contrasto alle frodi degli esportatori abituali, o presunti tali, operative dal 2022. Tra queste, l’invalidazione delle lettere d’intento trasmesse, in caso di esito irregolare delle attività di analisi.

Il “blocco” della dichiarazione (che potrebbe essere solo temporaneo se le informazioni e la documentazione presentate sono idonee a “convincere” l’ufficio del possesso dei requisiti da parte dell’esportatore abituale) è comunicato sia al soggetto che ha trasmesso il documento sia al fornitore, e sembrerebbe coinvolgere anche le fatture emesse prima della notifica che si riferiscono alla medesima lettera d’intento. Diversamente, sarebbe stato sufficiente il rifiuto della fattura collegata alla dichiarazione invalidata, indicandone il motivo. Tale situazione apre però delicati scenari, soprattutto “lato fornitore”, che meriterebbero chiarimenti ufficiali (si veda l’articolo di Nt+ Fisco).

Il plafond vincolato

La risposta 540/2022 riguarda invece le regole del plafond vincolato, per il quale l’amministrazione conferma l’orientamento pregresso. Il caso è quello delle cessioni triangolari e delle vendite tramite commissionario, per le quali il secondo comma dell’articolo 8 del Dpr 633/72 prevede la maturazione del plafond anche in capo al promotore/commissionario. Per quest’ultimo, però, con una limitazione: la quota di plafond corrispondente all’ammontare degli acquisti non imponibili effettuati presso il primo cedente/committente è utilizzabile solo per “detassare” l’acquisto di beni che saranno ceduti all’estero entro sei mesi senza aver subito modifiche/lavorazioni; la parte eccedente, corrispondente al margine del promotore, può invece essere utilizzata liberamente.

Nell’interpello si chiede se tale limitazione operi solo nel caso delle triangolari all’esportazione (articolo 8, Dpr 633/72) e nazionali (articolo 58, Dl 331/93), oppure anche nell’ipotesi delle triangolazioni semplificate comunitarie con la partecipazione di tre soggetti identificati in altrettanti Stati membri, nelle quali soltanto il promotore “nazionale” potrà effettivamente utilizzare il plafond.

Senza specifiche motivazioni e rinviando ai precedenti di prassi, le Entrate confermano che il plafond vincolato riguarda anche le triangolari “comunitarie”. Se non è privo di fondamento il ragionamento dell’istante, basato sul fatto che il vincolo mira a evitare che in relazione alla stessa vendita il beneficio sia “duplicato” in capo a diversi soggetti, va osservato che tale duplicazione potrebbe comunque manifestarsi in capo a soggetti identificati in due diversi Stati membri che riconoscono l’istituto; ma soprattutto che il plafond ha come fine principale quello di bilanciare l’effetto finanziario negativo conseguente alla possibile maturazione di un ingente credito Iva per chi opera prevalentemente con l’estero, acquistando presso fornitori nazionali che applicano l’imposta. Tale effetto, tuttavia, non si verifica per il promotore di una triangolazione comunitaria, che effettua acquisti intracomunitari senza applicare il tributo. In quest’ottica, la risposta non sembra troppo penalizzante.

Lo splafonamento «postumo»

Nel 2022 un altro orientamento delle Entrate, relativo allo “splafonamento postumo”, ha trovato la conferma della Cassazione (sentenza 30800). I giudici hanno ribadito che il plafond matura con la registrazione della fattura non imponibile, ma anche che la sola registrazione non è idonea a cristallizzarne la spettanza, che è condizionata all’effettiva presenza di un’operazione non imponibile. Se l’operazione “nasce” non imponibile, ma per vicende successive diviene imponibile, il plafond non compete e il suo utilizzo (così come lo stesso status di esportatore abituale) può risultare indebito.

I casi risolti

Plafond libero
Alfa Srl partecipa, in qualità di primo cedente, a triangolazioni comunitarie (IT – UE1 – UE2) per le quali emette fattura in regime di non imponibilità (articolo 41, Dl 331/1993) che considera ai fini del plafond. È corretto?
Sì, è corretto. Tali cessioni concorrono alla formazione del plafond in base all'articolo 41, comma 4, del Dl 331/1993. Lo stesso accade quando, sempre in qualità di primo cedente, Alfa prende parte a triangolari nazionali (articolo 58, Dl 331/1993), sulla base dello schema IT1 – IT2 – UE.

Plafond vincolato
Beta Srl partecipa, in qualità di promotore, a triangolazioni comunitarie (UE1 – IT – UE2) per le quali riceve fattura senza Iva ed emette a sua volta fattura in regime di non imponibilità che considera ai fini del plafond. È corretto?
Sì, è corretto. Tuttavia, il plafond corrispondente agli acquisti non imponibili effettuati presso i primi cedenti nello stesso anno può essere utilizzata solo per “detassare” l'acquisto di beni da cedere entro sei mesi all'estero senza l'esecuzione di modifiche o lavorazioni.

Splafonamento «postumo»
A dicembre 2021, Gamma Sas riceve un acconto del 20% sulla fornitura di un macchinario, fatturato in regime di non imponibilità. A giugno 2022 il cliente chiede che la consegna avvenga in Italia (anziché in Usa). Il plafond 2021 è stato speso per intero. Ci sono problemi?
Sì, siccome l’acconto ricevuto è riferito a una cessione che, successivamente, si è “trasformata” in operazione interna, essendo stato utilizzato per intero il plafond 2021, si è verificato a posteriori uno splafonamento pari all'acconto ricevuto.

Invalidazione lettere d’intento
Eta Snc ha ricevuto da un fornitore una fattura in regime di non imponibilità a fronte dell'invio di una lettera d'intento che è stata poi invalidata dall'agenzia delle Entrate. Si chiede se questo comporta l'emersione di una violazione sanzionabile.
Sì, l'invalidazione della lettera d'intento comporta l'utilizzo indebito del relativo plafond. Si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo (articolo 7, comma 4, del Dlgs 471/1997).


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©