Adempimenti

Costi non dedotti in Redditi 2020, l’integrativa apre le porte del credito

Il carico impositivo si annuncia per molte imprese assente: è l’occasione per analizzare gli esercizi precedenti

di Stefano Vignoli

La chiusura dei bilanci è l’occasione per verificare il carico impositivo dell’esercizio che per molte imprese si annuncia assente nel 2020 a causa sia degli effetti della grave crisi economica e della detassazione di tutti gli aiuti Covid anche se, d’altro lato, la riduzione del Rol potrà fare emergere l’indeducibilità degli oneri finanziari. Se in altri Paesi, quali Francia e Germania, il meccanismo del «carry back» permette di compensare le perdite dell’esercizio con gli utili pregressi, alle imprese italiane non resta che sperare di scomputare le perdite con utili futuri.

Ciò premesso, il 2020 potrebbe essere comunque l’occasione per individuare costi (o ricavi) di competenza di esercizi precedenti per ridurre le imposte del 2019 e recuperare quindi un maggior credito o versamenti in eccesso.

Si ricorda infatti che, salvo eccezioni, le imprese deducono costi e imputano ricavi in base al principio di competenza (articolo 109 del Tuir).

Così, la fattura registrata nel 2020 ma inerente a un acquisto di competenza 2019 (non accantonato in tale anno) è indeducibile e contribuirà alle variazioni in aumento del reddito imponibile Ires (o Irpef) per il periodo di imposta 2020.

Al fine di recuperare la deducibilità del costo occorre imputarlo al periodo di imposta di competenza, integrando il modello Redditi 2020 e indicando tale importo tra le variazioni in diminuzione del reddito: se fino al 2015 erano previsti codici specifici per indicare le variazioni dovute a componenti negativi (e positivi) non imputati nell’esercizio di competenza, ora tali variazioni confluiscono nel codice residuale 99 dei righi RF31 e RF55.

Anche se la possibilità di correggere gli errori contabili per mancata imputazione di costi e/o ricavi nell’esercizio di competenza è stata estesa a tutti i periodi di imposta non prescritti ai sensi dell’articolo 5 del Dl 193/2016 (dal modello Redditi 2021 è inoltre stata introdotta apposita casella nel frontespizio), l’ipotesi più frequente (e più semplice) riguarda l’integrazione dell’ultimo periodo di imposta dichiarato.

Nell’effettuare tali rettifiche ci si pone il dubbio se le variazioni si riflettano anche su altri campi della dichiarazione: in presenza di errori non rilevanti, non varia reddito civilistico e patrimonio netto e l’Ace non richiede modifiche. Inoltre, ai fini Irap, il principio di derivazione dovrebbe permettere di considerare i componenti negativi e positivi nel periodo di contabilizzazione.

Di parere diverso la circolare 31/E del 2013 che chiede l’applicazione del principio di competenza anche ai fini Irap: nel caso di integrazione del modello occorre prestare attenzione agli effetti a cascata sulla dichiarazione dei redditi quando, ad esempio, la minor Irap dovuta comporta minori deduzioni Irap (costo del personale o deduzione forfetaria per gli oneri finanziari) ovvero al ricalcolo dell’acconto figurativo 2020 cancellato.

Con il Rol contabile gli errori contabili non impattavano sui conteggi dello stesso e, se il Dlgs 142/2018 ha avuto cura di coordinare il passaggio al Rol fiscale, niente è indicato in merito agli errori contabili relativi a periodi di imposta, 2020 e 2019, per entrambi i quali componenti positivi e negativi (aree A e B del conto economico) rilevano in base ai valori fiscali.

Nel silenzio della norma si ritiene preferibile procedere al ricalcolo del Rol includendo costi e ricavi nell’esercizio di competenza non rilevando gli stessi nell’esercizio di contabilizzazione.

Per esemplificare, si supponga una società di capitali che abbia dichiarato nel modello Redditi 2020 Rol fiscale pari a 100 e oneri finanziari pari a 40 (indeducibili per 10) e reddito imponibile pari a 200 (Ires 48).

Se la società rileva nel 2020 un costo di competenza 2019 pari a 10, potrà integrare Redditi 2020 inserendo tale variazione in diminuzione al rigo RF55 che comporterà anche una riduzione di 10 del Rol e, conseguentemente, un incremento di 3 degli oneri finanziari indeducibili (RF15) con conseguente riduzione dell’imponibile a 93 ed emersione di un (maggior) credito Ires pari a 1,68 (24% di 7) da utilizzare in compensazione.

Nel periodo di imposta 2020 il costo di competenza 2019, verrà indicato tra le variazioni in aumento al rigo RF31, non concorrendo alla determinazione del reddito e del Rol fiscale.

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