Diritto

Concordato in bianco, bilanci prima del sì alla domanda

Per la Cassazione la mancata presentazione comporta l’inammissibilità

di Patrizia Maciocchi

La domanda di concordato con riserva può essere dichiarata inammissibile, prima dell’assegnazione del termine per presentare piano e documentazione, se l’imprenditore non deposita, in un momento precedente la decisione, i documenti, qualificabili come bilanci, relativi agli ultimi tre esercizi. Un obbligo al quale è tenuto anche l’imprenditore persona fisica che chieda il cosiddetto concordato in bianco. La Cassazione (sentenza 33594) aggiunge la mancata presentazione dei documenti assimilabili ai bilanci, alle ragioni già previste per legge, che fanno scattare la pronuncia di inammissibilità nel concordato con “prenotazione”, in pendenza di fallimento. La Suprema corte precisa che i documenti contabili - relativi agli ultimi tre esercizi che devono essere depositati in Tribunale - devono essere redatti con caratteristiche simili a quelle dettate per le società di capitali, e dunque in linea con i principi indicati dal Codice civile (articoli 2423 e 2423-bis). Scritture che devono essere messe a disposizione anche del commissario giudiziale, nell’eventualità di una sua nomina, dopo l’assegnazione del termine per depositare la domanda di concordato, del piano e dei relativi documenti.

Il diritto dell’imprenditore, ricordano i giudici di legittimità, alla concessione del termine per presentare domanda di concordato, piano e documenti ha un suo presupposto nel deposito, insieme al ricorso, degli ultimi tre bilanci con l’elenco di crediti e creditori. Pena la qualificazione della domanda come abuso del diritto.

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