Imposte

Il mancato pagamento al fornitore non preclude il diritto alla detrazione Iva

La variazione in diminuzione costituisce una facoltà a cui il cedente può rinunciare e non un obbligo in mancato adempimento del quale il cessionario deve o può procedere

di Barbara Rossi

Il diritto alla detrazione dell’Iva da parte dell’acquirente non è precluso anche se quest’ultimo non ha pagato il fornitore. È quanto emerge dalla risposta a interpello 175/2022 delle Entrate che tratta anche la gestione del ravvedimento operoso nel caso di mancata fatturazione in caso di accessione.

Nel caso oggetto di interpello un coltivatore diretto ha avviato la costruzione di un impianto insistente su un terreno di proprietà del padre. I lavori di costruzione sono stati eseguiti negli anni 2012, 2013 e 2014 e in tali anni l’impresa costruttrice ha emesso regolari fatture che sono state tutte pagate, tranne l’ultima fattura a saldo, emessa nel 2014, in quanto il lavoro non è stato terminato, causando l’impossibilità di utilizzo.

Nel frattempo è intervenuta il fallimento della società costruttrice (con cessazione della partita Iva). L’istante aveva detratto l’Iva, ma non l’ha utilizzata in compensazione né chiesta a rimborso, in quanto il fornitore avrebbe dovuto emettere una nota di credito che non è mai emessa.

L’istante chiede quindi se può emettere un’autofattura per rettificare l’Iva a credito originariamente detratta considerato che il fornitore è cessato e non ha potuto emettere la nota di credito.

L’agenzia delle Entrate conferma che in base all’articolo 26, comma 2, del Dpr 633 del 1972, la variazione in diminuzione costituisce una facoltà del cedente/prestatore, alla quale lo stesso può rinunciare (si veda, in questo senso, anche di recente, la circolare 20/E del 29 dicembre 2021) e non un obbligo in assenza del cui adempimento il cessionario/committente deve/può procedere. Ciò anche nel caso di mancato pagamento.

Anzi l’ufficio ribadisce che il mancato pagamento della fattura non incide sui principi generali dettati dal Dpr 633 del 1972 per l’esercizio della detrazione: in altri termini il mancato pagamento dell’Iva al fornitore non preclude il diritto alla detrazione.

Si ricorda, infatti, che con l’effettuazione di un’operazione Iva e la relativa fatturazione sorgono 3 distinti rapporti:

1) il rapporto cedente/prestatore-Erario: in base al quale sorge l’obbligo del versamento dell’Iva all’Erario appunto sul fornitore;

2) il rapporto cessionario/committente-Erario: per cui sorge il diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente;

3) il rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente che ha natura privatistica tra le stesse parti e, quindi, non rileva per l’Erario. Proprio per questa motivazione il mancato pagamento al fornitore non va a precludere il diritto alla detrazione (fermo restando i principi generali previsti dall’articolo 19 e seguenti del Dpr 633 del 1972).

L’altra fattispecie trattata nell’interpello riguarda, invece, la gestione della cessione dell’impianto a seguito della vendita dei terreni da parte della famiglia (tra cui quello sui cui insisteva l’impianto). I terreni sono stati ereditati dall’istante e altri familiari a seguito dalla morte del padre.

La problematica è dovuta al fatto che l’istante ha acquistato l’impianto con la partita Iva. L’Agenzia conferma che occorre fare riferimento al concetto di «addizioni» in base all’articolo 1593 del Codice civile (si veda anche la Cassazione nell'ordinanza 2501 del 4 febbraio 2013). In particolare alla data del 12 ottobre 2021 (come emerge dal citato contratto di compravendita) si è “riespanso” il principio di accessione secondo le regole dettate dal codice civile. A tale data, quindi, le «addizioni» (appunto l’impianto), non “rimosse” dal conduttore sono divenute di proprietà del locatore (nella specie degli eredi, divenuti nel frattempo titolari mortis causa del fondo) in quanto proprietario della cosa locata, poi cedute unitamente ai terreni medesimi.

A tale data l’istante (titolare di partita Iva) avrebbe dovuto emettere regolare fattura nei confronti degli eredi. L’istante può, tuttavia, sanare il ritardo mediante regolarizzazione con ravvedimento operoso in base all’articolo 13 del Dlgs 472 del 1997. Come base imponibile occorre fare riferimento l’articolo 13, comma 2, lettera c) del Dpr 633 del 1972 (riferimento al prezzo di acquisto). Inoltre, a seguito dell’accatastamento dell’impianto, viene ricordato che nel caso di specie potrebbe trovare applicazione anche la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2 del Dpr 633 del 1972.

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