Imposte

Extraprofitti, il prelievo rischia il corto circuito con le note di variazione

La risoluzione 29/E istituisce i codici tributo per versare ma sulla base di calcolo si va fuori dalla rotta Ue

Si avvicina la data di versamento dell’acconto del contributo straordinario sugli extraprofitti realizzati dalle imprese che producono o rivendono prodotti energetici, in assenza totale di modifiche normative o chiarimenti interpretativi. La risoluzione 29/E/2022 ha fornito l’ultimo tassello operativo per il versamento del contributo straordinario, indicando il codice tributo che deve essere inserito nell’F24 per il versamento, ovvero il codice «2710» per l’acconto del 30 giugno e il «2711» per il saldo del 30 novembre 2022. Tali codici tributo devono essere esposti nella sezione «Erario», specificando l’anno di riferimento e l’importo a debito versato.

La risoluzione fa seguito al provvedimento del 17 giugno con cui l’Agenzia si è limitata ad indicare le modalità dichiarative del contributo di solidarietà, senza fornire gli auspicati chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile. È previsto, infatti, che gli adempienti dichiarativi saranno assolti in sede di dichiarazione Iva annuale, da presentarsi entro il prossimo 30 aprile 2023, così come le eventuali richieste di rimborso delle eccedenze di versamento, andranno presentate nella medesima dichiarazione Iva annuale.

Pertanto, resta fermo quanto indicato nell’articolo 37, ovvero che al di là del riferimento letterale alla disciplina sostanziale e procedimentale dell’Iva, il contributo va calcolato sul saldo tra operazioni attive e operazioni passive dei due periodi di riferimento, rilevante ai fini del contributo solo in quanto esso manifesti un incremento, nella misura e con le soglie previste.

Si ritiene, però, che le regole attualmente dettate non sembrano idonee a misurare un effettivo incremento di ricchezza tassabile nella logica del contributo. La Commissione Ue, infatti, aveva indicato l’utilizzo di criteri ed eventi oggettivi e verificabili per l’individuazione dei «profitti fortuiti», nonché il recupero di una quota di utili effettivamente realizzati. Il riferimento alle Lipe non sempre è in grado di misurare tale incremento. Si pensi al caso di operazioni straordinarie realizzate nel periodo, ovvero alle ipotesi di correzione di errori, commessi in epoca precedente al periodo di riferimento, che vengono corretti con l’emissione di note di variazione che, inevitabilmente, vanno a diminuire il saldo delle operazioni attive e passive ed impattano sulla determinazione della base imponibile cui commisurare il contributo straordinario, ma nulla hanno a che fare con l’incremento di redditività.

Appare evidente, quindi, che questo meccanismo di determinazione dell’imponibile può non soddisfare il criterio di misurazione dell’incremento “speculativo” di ricchezza indicato dal legislatore Ue.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©