Controlli e liti

Solo il vantaggio fiscale indebito motiva l’abuso del diritto

Secondo la Cassazione (sentenza 14493) la scelta di un regime di tassazione più favorevole non realizza l’abuso del diritto

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La scelta di un regime di tassazione più favorevole non realizza l’abuso del diritto, poiché occorre che il vantaggio fiscale sia indebito, e cioè contrario allo scopo delle norme tributarie. L’importante conferma giunge dalla sentenza n. 14493 della Cassazione, depositata il 9 maggio.

Una società aveva acquisito una partecipazione dalla quale aveva percepito dividendi, detassati al 95 per cento. Dopo la distribuzione di dividendi, la medesima società aveva ceduto a terzi la quota, conseguendo una minusvalenza integralmente deducibile dal reddito d’impresa. Tale sequenza negoziale, realizzatasi con l’intervento di intermediari finanziari, è stata ritenuta dalla Corte non anomala, né fittizia, ma rispondente ad una ordinaria logica commerciale. Questo perché l’operazione, al contrario di quanto accade nel “dividend washing”, non era stata circolare, con ritorno cioè della quota all’originario titolare. L’amministrazione, peraltro, non aveva fornito prova della natura anomala del vantaggio fiscale ottenuto che, pertanto, nella vicenda doveva considerarsi pienamente legittimo. Né la connotazione abusiva di una simile operazione può derivare dal solo elemento rappresentato dal ristretto arco temporale di realizzazione, atteso per l’appunto il carattere non indebito del vantaggio conseguito.

La Cassazione rimarca infine come la scelta imprenditoriale di cedere le azioni non sia sindacabile dall’amministrazione, trattandosi del legittimo esercizio della libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore. Sebbene in alcuni passaggi la Corte continui – infondatamente - a considerare sintomi dell’abuso l’adozione di schemi contrari alla logica di mercato, la pronunzia si segnala per l’attenzione riservata al diritto del contribuente di scegliere il trattamento fiscale meno oneroso.

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