I temi di NT+Le massime di Cassazione

La Cassazione su dichiarazione omessa, esterovestizione e accise

Ruolo e cartella senza notifica, ricorso tardivo a partire dall’estratto di ruolo

Se attraverso l’estratto di ruolo incidentalmente il contribuente viene a conoscenza della pretesa recata dal ruolo reso esecutivo dall’ente impositore e poi presuntivamente notificatogli tramite cartella di pagamento, egli può opporli invocando l’invalidità della notifica della cartella, ancorché tardivamente. Infatti l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato, così come previsto dal terzo comma dell’articolo 19 del Dlgs 546 del 1992, non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto per cui il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza.

Cassazione, ordinanza 6837/2022

Anche per l’alcol rubato sono dovute le accise

In caso di sottrazione ad opera di terzi di alcol soggetto ad accisa, il soggetto obbligato non può operare alcun abbuono e rimane onerato del versamento. Anche se il fatto non è imputabile alla sua condotta, l’alcool sottratto infatti non può comunque ritenersi distrutto e/o disperso. Ciò perché esso resta suscettibile di essere immesso in consumo.

Cassazione, sentenza 6949/2022

La cessione dei crediti pro solvendo non limita l’accantonamento al fondo rischi crediti

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili anche laddove il credito sia stato oggetto di cessione pro solvendo. Anche se nella cessione pro solvendo il cedente non sia più titolare del credito, il trasferimento dello stesso a favore del cessionario resta però risolutivamente condizionato all’inadempimento del debitore ceduto. In tal caso si verifica la retrocessione del credito allo stesso cedente.

Cassazione, sentenza 7101/2022

Il prezzo medio comunicato e condiviso legittima l’accertamento misto

Nell’accertamento misto (cosiddetto analitico-induttivo) costruito dall’Amministrazione ricorrendo al prezzo medio, il contribuente non può negarne in via generale e assoluta ogni valenza probatoria. Purché esso sia stato dapprima comunicato ai verificatori e poi sia stato da quest’ultimi condiviso. Infatti tale metodologia di accertamento, da una parte presuppone la determinazione del reddito effettuata con le risultanze della contabilità e, dall’altra, può operare previa ricostruzione induttiva anche di singoli elementi attivi o passivi di cui risulta provata la mancanza e/o l’inesattezza.

Cassazione, ordinanza 7169/2022

Tassazione del reddito agrario anche per società di persone o di capitali

È consentita anche alle società agrarie di persone o di capitali la tassazione sulla base del reddito agrario, costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della sua potenzialità rispetto alle attività agricole su di esso svolte. Questo perché tali società sono infatti legittimate a determinare l’imponibile da tassare sulla base del reddito agrario, fermo restando la riconducibilità del reddito da loro prodotto alla categoria del reddito d’impresa. Solo laddove il reddito agrario supera quello limite ritraibile dalle potenzialità del terreno, esse devono allora procedere per l’eccedenza alla determinazione secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa.

Cassazione, ordinanza 7447/2022

Nessuna comunicazione del controllo automatico per disconoscere il credito della dichiarazione omessa

In caso credito d’imposta riferito ad un’annualità per cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione non è tenuta al preventivo invio della comunicazione al contribuente se intende disconoscerlo. L’Amministrazione può infatti disconoscere il credito d’imposta originatosi in un anno d’imposta per cui non è stata presentata la dichiarazione dei redditi attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi in cui esso risulta riportato e procedere alla successiva formazione del ruolo in base all’articolo 36-bis del Dpr 600 del 1973 notificato poi con relativa cartella di pagamento.

Cassazione, ordinanza 7884/2022

Doppio passaggio per la notifica di atti alla società presuntivamente esterovestita

Per portare la società presunta esterovestita a conoscenza di atti ad essa destinati, l’Amministrazione deve dapprima condurre una verifica circa l’esistenza in Italia di una sede amministrativa e solo in caso di esito negativo la stessa notifica deve essere eseguita all’estero. Infatti la presunzione di esistenza della sede amministrativa in Italia determina l’inversione dell’onere probatorio in capo al soggetto presunto esterovestito, il quale deve dimostrare di non avere la residenza in Italia.

Cassazione, ordinanza 8223/2022