Adempimenti

Comunicazioni occasionali, confine ancora incerto per le attiività intellettuali

I chiarimenti dell’Ispettorato lavoro lasciano ancora dubbi sulle fattispecie esonerate

di Marco Magrini e Paolo Parodi

Dopo le note 29/2022 e 109/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è chiaro solo in parte lo scenario degli obblighi per le comunicazioni preventive dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali previsto dall’articolo 13 del Dl 146/2021. Dal 18 gennaio 2022 l’obbligo è entrato a regime e la scelta di comunicare o meno eventuali rapporti resta non semplice.
L’Inl ha affermato che, anche per i committenti imprese e gli enti non commerciali privati in attività commerciale, soggetti ordinariamente tenuti a soddisfare l’adempimento, le comunicazioni non sono dovute quando la prestazione non abituale di lavoro autonomo richiesta ha contenuto prettamente intellettuale e quando la prestazione trova classificazione nelle ipotesi di svolgimento di professione intellettuale (articolo 2229 e seguenti del Codice civile) e in genere nelle attività autonome esercitate in maniera abituale poste in essere in regime di soggettività passiva Iva.
A parte l’elencazione esemplificativa riportata dalle Faq (nota 109) sulle casistiche che configurano l’ipotesi in cui l’esonero di comunicazione preventiva certamente ricorre (correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi), l’esclusione di altre ipotesi d’incarico può risultare complessa.
La finalità della norma è quella di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo della tipologia contrattuale che deriva dagli incarichi conferiti ai lavoratori autonomi occasionali, cioè a coloro che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (articolo 2222 del Codice civile) produttivi di redditi secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir.
Le caratteristiche di queste attività dovrebbero mettere praticamente sempre in risalto il contenuto intellettuale delle prestazioni rendendo marginale se non addirittura assente, perché incompatibile, altre forme di incarichi che, per quanto episodici e non abituali, potrebbero accostarsi al lavoro subordinato. Su queste basi, la comunicazione rischia di risultare su fattispecie che, per loro natura, non hanno il carattere della prestazione di lavoro autonomo non abituale.
Altro punto non pienamente definito riguarda le fattispecie reddituali di cui alla seconda parte della stessa lettera l) dell’articolo 67, costituite dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, fattispecie da escludere dall’obbligo comunicativo.
Resta infine da chiarire se per il nuovo adempimento vi sia una correlazione con quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del Dl 510/1996 in materia di comunicazioni ai servizi per l’impiego; infatti questa norma non abrogata ha un ambito oggettivo e soggettivo di applicazione ancora più ampio.

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