Controlli e liti

Ultima rata omessa, salvaguardia solo dal periodo d’imposta 2014

Per la Ctr Lombardia 1043/03/2022 confermata la decadenza dalla dilazione scaturita da un controllo sul 2010

di Marcello Maria De Vito

L’articolo 15-ter del Dpr 602/73 si applica solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. La norma stabilisce che i ritardi esigui di versamento non comportano decadenza dalla dilazione e che può essere irrogata la sanzione e richiesti gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo. L’interprete non può discostarsi dalle previsioni di legge, né può escludere una sanzione pretesa eccessiva, pena il venir meno dei principi di certezza della sanzione e del diritto. Ad affermarlo è la Ctr della Lombardia con la sentenza n. 1043/03/2022 (presidente Rollero e relatore Chiametti).

L’Agenzia richiedeva a una società il pagamento di imposte, interessi e sanzioni in esito a un controllo ex articolo 36-bis relativo all’anno 2010. La società optava per il versamento in 20 rate trimestrali; tuttavia pagava regolarmente 19 rate ma ometteva l’ultima. L’ufficio allora dichiarava la società decaduta dalla rateazione e iscriveva a ruolo la sanzione calcolata sull’intero importo rateizzato, al netto della sanzione versata in sede di rateazione.

La società impugnava la cartella avanti la Ctp, lamentando la sproporzione della sanzione irrogata che doveva calcolarsi sul debito residuo ex articolo 15-ter del Dpr 602/73.

La Ctp annullava e accoglieva il ricorso limitatamente alla sanzione, dichiarando che avrebbe dovuto essere calcolata sul solo debito residuo.

Le Entrate impugnavano la sentenza davanti alla Ctr lamentando che, poiché le somme rateizzate erano relative al 2010, ad esse non poteva applicarsi la nuova disciplina stabilita dall’articolo 15-ter. Tale principio era stato affermato dalla Cassazione n. 14279/2018.

Il collegio osserva che il legislatore con l’articolo 15-ter ha consolidato il principio secondo cui i ritardi esigui di versamento non comportano la decadenza dalla rateazione, potendosi solo irrogare la sanzione e richiedere gli interessi calcolati sull’importo pagato in ritardo. Tuttavia, l’articolo 15, comma 4, lettera a) del Dlgs 159/15 stabilisce che le nuove disposizioni dell’articolo15-ter citato si applicano solo dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Ne consegue, afferma la Ctr, che poiché nel caso in esame le somme dovute erano relative al 2010, l’articolo 15-ter non si applica. Il collegio chiosa che il sistema sanzionatorio è dotato di coordinate certe e imprescindibili e l’interprete non può discostarsi, né può escludere pretese eccessive, altrimenti comprometterebbe del principio di certezza della sanzione e quello di certezza del diritto, nell’ottica dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che l’articolo 15-ter non si applica retroattivamente (4279/2018 e 9176/2016). Pertanto, conclude la Ctr, l’appello dell’ufficio deve essere accolto con condanna alle spese del contribuente.

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