Finanza

Intermediari finanziari, il doppio test per l’identificazione

La circolare 28/2021 di Assonime propone una analisi di prassi e giurisprudenza dell’articolo 162-bis del Tuir

di Michela Folli e Marco Piazza

La circolare 28/2021 di Assonime propone una analisi di prassi e giurisprudenza sulla nozione di intermediario finanziario dopo l’emanazione dell’articolo 162-bis del Tuir. Viene ricordato il percorso necessario per identificare le società «di partecipazione finanziaria» o «di partecipazione non finanziaria». Come illustrato dalla risposta ad interpello 40/2021, occorre procedere in due fasi:

1. se, nel periodo d’imposta considerato, le partecipazioni e gli altri elementi patrimoniali connessi eccedono il 50% dell’attivo patrimoniale di bilancio, la società è qualificabile come holding;

2. in questo caso, per stabilire ulteriormente se sia una holding finanziaria o industriale, si deve verificare se prevalgano le partecipazioni in società finanziarie o industriali.

Assonime precisa che non solo nel primo test, ma anche nel secondo bisognerebbe tenere conto oltre che delle partecipazioni (in intermediari finanziari o società diverse dagli intermediari) anche degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate (ad esempio i finanziamenti). Viene poi messo in evidenza come le partecipazioni acquistate a meri fini speculativi, iscritte nell’attivo circolante, non rilevino ai fini del test di prevalenza (interpelli 266 e 363 del 2021) e che le società che gestiscono in conto proprio un portafoglio finanziario, non sono considerate intermediari finanziari e non sono obbligate alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari nonché a quelle Fatca/Crs o di cui alla direttiva 2011/16/Ue.

La risposta 266 del 2021, come pure la risposta 363, pone fine ad alcune incertezze sulla rilevanza ai fini Irap dei proventi e delle perdite relative alla gestione dinamica di un portafoglio finanziario da parte di una società non qualificata come intermediario finanziario. Viene infatti confermato che il valore della produzione è determinato con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali il che significa che i proventi e oneri finanziari restano estranei alla base imponibile Irap.

Permangono invece dubbi sulla quantificazione dei parametri necessari per individuare le società “assimilate” alle società di partecipazione non finanziaria (articolo 162-bis, comma 1, lettera c n.2), ossia le società che svolgono attività di finanziamento non nei confronti del pubblico. Per Assonime si deve escludere che il mero compimento di un’operazione di finanziamento non nei confronti del pubblico sia sufficiente a causare l’assimilazione. L’assimilazione, quindi, dovrebbe operare solo quando queste attività sono svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Viene ribadito che solo gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria o non finanziaria e le imprese assimilate sono tenuti alle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Quanto ai rapporti finanziari che devono essere comunicati dalle holding, le partecipazioni non iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie non devono essere comunicate.

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