Controlli e liti

Sanzioni invariate, ogni violazione costerà da mille a 50mila euro

Il vincolo riguarda anche i prestiti a familiari e amici e i titoli al portatore

Il ripristino della soglia di 2mila euro per il trasferimento del contante fra soggetti diversi, fino al termine del 2022, non ha alcun impatto sul regime sanzionatorio, che prevede una pena fino a 50mila euro.

Scattano quindi sanzioni gravi per chi paga somme superiori a 2mila euro in contanti per acquistare beni e servizi, o per chi fa prestiti anche in seno alla sua stessa impresa, ovvero a un familiare o un amico. Attenzione: la regola riguarda non solo il contante ma anche i titoli al portatore, e, per quanto concerne la valuta, a prescindere che la somma sia in euro.

Limiti e tempistiche

La novità, approvata dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera durante l’esame delle modifiche al decreto legge Milleproroghe 2022, ha interessato solamente la soglia-valore considerata come lecitamente trasferibile in contanti, intervenendo sul comma 3-bis dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007. Questa disposizione modula infatti, con specifiche tempistiche, il divieto a trasferire denaro contante e titoli al portatore derogando a quanto inizialmente stabilito al comma 1, cioè la misura di 3mila euro. E dal 1° gennaio 2022 questo divieto è stato parametrato sulla cifra di mille euro, ridotta rispetto ai precedenti 2mila euro riconosciuti come validamente trasferibili nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

È importante ricordare che i trasferimenti superiori alla soglia sono comunque vietati quando effettuati con più pagamenti, di ammontare inferiore, che appaiono artificiosamente frazionati. Per valori superiori al limite legale occorre ricorrere infatti a banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, garantendo così il tracciamento dell’operazione a fini antiriciclaggio e anti-evasione.

Sanzioni invariate

La modifica al Dl Milleproroghe 228/2021 non interessa l’apparato sanzionatorio correlato, individuato invece dall’articolo 63 del Dlgs 231/2007. Tale norma, al comma 1-ter, dispone una progressività del minimo edittale della sanzione pecuniaria amministrativa applicabile, parametrandola sostanzialmente alla soglia massima di contante legittimamente trasferibile.

Mentre il comma 1 dell’articolo 63 stabilisce infatti in via generale una sanzione irrogabile ricompresa tra i 3mila e i 50mila euro, il minimo edittale è stato rimodulato nella misura di 2mila euro per le violazioni commesse nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre scorso, e ridotto a mille euro dal 1° gennaio 2022. In altri termini, e a prescindere dal fatto che la soglia-valore venga innalzata nuovamente a 2mila euro per tutto il 2022, eventuali violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio scorso continueranno a essere sanzionate nella misura minima di mille euro, mentre quella massima resta stabilita a 50mila euro.

Le sanzioni colpiscono tutti i soggetti che partecipano alla violazione: quindi sia chi esegue il pagamento, sia chi lo riceve, a prescindere dalla natura di persona fisica o giuridica.

I pagamenti degli stranieri

Sono ammessi entro il limite dei 15mila euro soltanto i pagamenti effettuati da cittadini stranieri non residenti in Italia a favore di operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, i quali abbiano comunicato preventivamente all’agenzia delle Entrate l’adesione alla deroga, e a condizione che l’operatore abbia acquisito, all’atto dell’acquisto, una fotocopia del passaporto del cliente, una sua “autocertificazione” di non essere residente in Italia e di non possedere la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi Ue o dello Spazio economico europeo.

L’operatore, oltre a procedere al versamento del denaro sul conto entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, deve comunque comunicare – entro il 10 aprile se contribuente mensile, ed entro il 20 aprile se trimestrale – tutte le operazioni in contanti realizzate con tali acquirenti, quando sono di importo pari o superiore a mille euro.

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