Imposte

Compensazione o cessione: slalom tra scadenze e adempimenti sui bonus bollette per le imprese

Il Dl 34/2023 ha esteso i crediti d’imposta per energia e gas al secondo trimestre 2023. Attenzione alle date diverse per l’utilizzo rispetto alle agevolazioni dell’ultimo semestre 2022

di Stefano Vignoli

Con l’estensione al secondo trimestre 2023 del tax credit energia e gas (anche se con percentuali ridotte rispetto al primo trimestre) ad opera del decreto Bollette (articolo 4 del Dl 34/2023), le misure di sostegno accompagnano ormai le imprese da un anno e mezzo considerato che il primo intervento si riferiva al primo trimestre 2022, anche se nel tempo sono variati i requisiti di accesso, le percentuali di credito, nonché criteri e termini per l’utilizzo.

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, cerchiamo di fare un po’ d’ordine tra le varie date a partire dai crediti non più utilizzabili ovvero i crediti riferiti al primo semestre 2022 che dovevano essere fruiti nel 2022 e i cui codici tributo sono infatti cessati dal 1° gennaio 2023 (risoluzione 8/E/2022).

I crediti relativi al 2022 ancora compensabili

Ancora compensabili (e cedibili), fino al 30 settembre 2023, i tax credit energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 ma a una condizione: occorre infatti aver trasmesso il modello per la comunicazione dei crediti di imposta energetici entro il 16 marzo 2023.

Chi ha omesso l’invio è decaduto dal diritto di fruire del credito residuo; più complessa la posizione di chi ha trasmesso il modello ma ha riportato dati errati, in caso di differenza tra dati dichiarati e spettanti pare che la compensazione sia possibile limitatamente al minore dei due importi.

Il termine del 16 marzo 2023, a pena di decadenza, riguardava anche la comunicazione del residuo credito del secondo semestre 2022 per il tax credit carburante in favore dei settori agricolo, pesca e agromeccanica: chi ha rispettato l’adempimento ha tempo fino al 30 giugno 2023 per compensare.

Le tempistiche per i crediti relativi al 2023

Ancora possibile la compensazione dei crediti di imposta riferiti al primo e secondo trimestre 2023 che andrà effettuata entro il 31 dicembre 2023. In particolare è possibile compensare il credito di imposta del primo trimestre, se si dispone già dei dati utili al conteggio, essendo stati istituiti i codici tributo da 7010 a 7014. I codici tributo variano in funzione dell’agevolazione e del periodo di riferimento, mentre l’anno da indicare in F24 è quello di sostenimento della spesa. Le imprese non gasivore e non energivore hanno 60 giorni di tempo (fino al 30 maggio) per chiedere il conteggio del tax credit al proprio gestore (quando invariato rispetto al corrispondente periodo 2019) anche se i fornitori di utenze generalmente rispondono anche alle richieste pervenute oltre i 60 giorni.

L’indicazione nel modello Redditi

Complessa anche la gestione dei tax credit in dichiarazione: dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2023 emergono, soltanto per il tax credit energia e gas del 2022, diciotto distinti codici da riportare nel quadro RU (5 per energivore e gasivore e 4 per le non energivore e non gasivore). Infatti, oltre a 3 codici riferiti ai primi tre trimestri, il tax credit energia e gas di dicembre 2022 richiede codici tributo diversi rispetto a ottobre-novembre sia per la compensazione che per l’indicazione nel modello Redditi: i criteri di accesso all’agevolazione sono gli stessi ma il credito di imposta di dicembre è stato introdotto con il decreto Aiuti-quater in luogo dell’Aiuti-ter che aveva previsto il credito di imposta per i due mesi precedenti e va quindi trattato separatamente.

Il sentiero stretto per le cessioni

I crediti d’imposta sono inoltre cedibili, con visto di conformità, solo per intero e una sola volta, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni in favore di banche e altri soggetti vigilati.

I termini per comunicare la cessione dei crediti cadono circa una decina di giorni prima della scadenza per il loro utilizzo (e per la loro cessione), in particolare:

• le cessioni del tax credit carburante agricoltura e pesca del secondo semestre 2022, compensabili entro fine giugno, vanno comunicate entro il 21 giugno 2023;

• la cessione dei tax credit gas ed energia riferiti al secondo semestre 2022 andrà comunicata entro il 20 settembre 2023;

• entro il 18 dicembre 2023 (ma la comunicazione è già possibile dal 5 aprile) andrà comunicato il tax credit energia e gas del primo trimestre 2023, e i tax credit carburanti nell’attività agricola, pesca e agromeccanica, termine questo che verrà abbinato probabilmente anche ai tax credit del secondo trimestre 2023 quando verranno istituiti i codici tributo e ne sarà possibile utilizzo e cessione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©