Imposte

Il compenso al sindaco cerca di svincolarsi dall’applicazione dell’Irap

La norma Aidc afferma l’esclusione delle parcelle anche in forma associata

di Giorgio Gavelli

I compensi percepiti per la carica di sindaco, sia dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal soggetto incaricato, senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile all’associazione.

La norma di comportamento n. 215 diffusa nelle scorse settimane dall’Aidc affronta il tema dell’assoggettabilità o meno al tributo regionale dei compensi ai professionisti per incarichi societari. Il documento a arriva mentre è in atto il «graduale superamento» dell’Irap previsto dalla riforma fiscale, e impone senz’altro una riflessione ai professionisti, da coordinare con il fatto che non tutta la giurisprudenza (né le tesi del Fisco) risultano allineate a questa tesi pro contribuente.

Il trattamento di questi compensi in ambito Irap è stato in questi anni una delle tante tematiche in cui si è frastagliato il percorso giurisprudenziale sulla soggettività passiva del tributo (si vedano le sentenze nella scheda).

Il trattamento fiscale
Il documento dell’Aidc parte da una considerazione: affinché vi sia applicazione dell’Irap occorre la presenza di una struttura organizzativa aggiuntiva rispetto alla capacità intellettuale e di conoscenze del professionista, tale da generare un effetto incrementale sul valore della produzione generato. Ciò, in quanto anche l’impiego di lavoro altrui, ove limitato al solo compimento di prestazioni ausiliarie o esecutive, non consente di individuare una autonoma organizzazione di supporto all’attività professionale generatrice di ricavi.

Gli onorari percepiti da un professionista come sindaco di società (ma l’associazione estende le medesime considerazioni agli incarichi di amministratore o di componente dell’organismo di vigilanza) remunerano l’impegno esclusivamente personale del singolo, non potendo essere ascrivibili ad una attività autonomamente organizzata. E ciò non solo quando il professionista svolge l’attività in forma individuale (qualificandosi o meno essa stessa per la presenza di una organizzazione autonoma di studio tale da rivestire i profili della soggettività Irap) ma anche in quanto componente di uno studio associato che fattura (e incassa) i compensi per conto del singolo, perché così prevedono i patti interni.

Non sempre, infatti, il professionista associato mantiene una posizione fiscale individuale aggiuntiva con cui fatturare i propri incarichi (ipotesi meno problematica sotto certi aspetti), ed è frequente il caso in cui lo studio associato è l’unico soggetto dotato di posizione Iva e qualunque attività professionale svolta dai singoli viene ricondotta a tale posizione collettiva.

Quando scatta il prelievo
Affinché anche l’attività di sindaco venga attratta dalla soggettività passiva Irap, riconosciuta ex lege – salvo rare eccezioni – negli studi associati (sentenze a Sezioni unite della Cassazione n. 7291 e 7371/2016), occorre che il professionista si avvalga dei servizi collettivi caratterizzanti la struttura dell’associazione professionale in cui è inserito, situazione che, proprio per la natura intrinseca dell’incarico, dovrebbe essere esclusa.

La presenza del professionista presso la società vigilata, con funzioni di controllo esercitate personalmente dal soggetto scelto per le proprie qualità personali e professionali e munito di stringenti requisiti previsti dalla legge, è una caratteristica distintiva dell’incarico, tale da recidere ogni rapporto con l’organizzazione autonoma dello studio associato, evitando quindi, sempre secondo l’Aidc, che si possa configurare per questi compensi una base imponibile Irap. Occorre tuttavia tener documentalmente distinte queste attività dai restanti componenti reddituali dello studio associato.

LE DECISIONI DEI GIUDICI
Orientamento
Irap non dovuta/1
Qualora il professionista, oltre a svolgere attività ordinaria di commercialista, sia titolare della carica di sindaco di società, l’Irap non è dovuta anche per i compensi correlati a quest’ultima attività, che vanno pertanto scorporati da quelli derivanti dalle altre attività
Giurisprudenza

Cassazione:
ordinanze 34176/2021 e 8451/2020, 17987/2019, 6774/2019, 12052/2018, 30395/2017, 16372/2017, 23104/2016, 22138/2016 e 4246/2016
Merito:
Ctr Piemonte 445/01/2020, Ctr Lombardia 884/02/2020 e 3543/22/2019 e Ctr Sardegna 635/01/2019

Orientamento
Irap non dovuta/2

Niente Irap per il professionista che svolge prevalentemente attività di sindaco e amministratore di società, con l’impiego di beni strumentali di modesto valore e l’attribuzione a terzi di esigui compensi
Giurisprudenza

Cassazione:
ordinanze 6418/2014, 9411/2012, 9692/2012 e 15803/2011; sentenze 27983/2011, 19607/2010, 12635/2009, 4959/2009, 8358/2008 e 10594/2007
Merito:
Ctp Ancona 63/01/2008, Ctp Novara 4/1/2010 e Ctp Lucca 119/1/2009

Orientamento
Irap dovuta

Niente rimborso Irap al dottore commercialista che, con autonoma organizzazione, svolga gli incarichi di sindaco, amministratore e consulente tecnico, quando non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi e verificare l’esistenza dei relativi requisiti impositivi
Giurisprudenza

Cassazione:
ordinanza 21161/2017Analogamente ordinanze 30873/2019, 24549/2019, 21228/2012, 20386/2012 e 3432/2012
Merito:
Ctr Val d’Aosta n. 14/01/2019 e Ctr Sicilia n. 4386/01/2017

Orientamento
Caso dubbio
Anche lo studio associato (normalmente soggetto a Irap) può non versare l’imposta regionale sui compensi riguardanti gli incarichi societari svolti da ciascun associato, laddove, per questi ultimi sia dimostrato che non è stata utilizzata la struttura di servizi collegata
Giurisprudenza

Cassazione:
ordinanze 11649/2021, 7182/2021, 2094/2021, 9957/2020, 12495/2019, 2156/2019, 28396/2018, 3790/2018, 20975/2016, 19327/2016 e 17566/2016; sentenza 14077/2017
Merito:
Ctr Sicilia 6595/12/2019, Ctr Piemonte 1168/03/2018, Ctr Lombardia 2421/06/2018 e Ct II° grado Trento 41/01/2018


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