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Esonero Irap, rischi e rimedi allo splafonamento degli aiuti di Stato

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 31 gennaio 2022

  • Cosa scade Regolarizzazione Irap non versata 2019 e 2020 senza sanzioni e interessi

  • Per chi Soggetti Irap che hanno superato il limite degli aiuti di Stato

  • Come adempiere Versamento F24 saldo Irap 2019 e 1° acconto Irap 2020

1In sintesi

L’articolo 1-bis del decreto Fiscale ha prorogato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del Dl 34/2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo Covid-19 della Commissione Ue (comunicazione 19 marzo 2020 C 1863 final più volte aggiornata), noto anche come temporary framework.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 24 del Dl 34/2020 aveva previsto che le imprese ed i lavoratori autonomi, rispettivamente con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni di euro, non fossero tenuti al versamento del saldo dell’Irap 2019 né della prima rata dell’acconto dell’Irap 2020.

Si tratta perciò di quei soggetti che hanno “splafonato” il limite di cui alla citata comunicazione Ue 1863 final (€ 800.000).

2La nuova scadenza

L’articolo 1-bis del decreto Fiscale ha modificato l’articolo 42-bis, comma 5, del Dl 14 agosto 2020, n. 104, spostando la scadenza inizialmente prevista per il 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Il novellato comma 5 così recita: «in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modificazioni, l’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 31 gennaio 2022 senza applicazioni di sanzioni ne interessi».

3La verifica dello splafonamento

Con l’inizio della pandemia da Covid-19 il legislatore ha introdotto numerose misure fiscali qualificabili come aiuti di Stato, tra cui figura l’esonero Irap saldo 2019 e il primo acconto Irap 2020.

Tali misure sono state introdotte nell’ambito del c.d. temporary framework rappresentativo del quadro temporaneo europeo di riferimento contenente i principi da seguire per introdurre le misure fiscali nazionali e i limiti quantitativi per il loro utilizzo.

Per verificare, quindi, se e in quale misura vadano riversati il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, occorre prima di tutto avere chiari i limiti con cui confrontare gli importi di predette agevolazioni.

Tali limiti, che vanno calcolati a livello di gruppo (c.d. impresa unica), hanno subito nel tempo le seguenti modifiche:
● nella versione del 19 marzo 2020, il limite per le misure della sezione 3.1. del temporary framework (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme) era generalmente fissato in 800.000 euro;
● in data 13 ottobre 2020 è stata introdotta una nuova sezione (la 3.12) che permette agli Stati membri di inserire, al verificarsi di determinate condizioni, delle nuove misure fiscali con limiti pari a 3.000.000 euro per impresa unica;
● in data 28 gennaio 2021 il temporary framework ha subito una nuova modifica e i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12. sono stati innalzati rispettivamente a 1.800.000 e a 10.000.000 euro;
● in data 18 novembre 2021 vi è stata un’ultima modifica quadro temporaneo con un ulteriore innalzamento dei massimali in vigore dal 1° gennaio 2022 e una proroga della possibilità di inserire aiuti al 30 giugno 2022.

L’articolo 1 commi da 13 a 17 del Dl 41/2021 ha poi individuato gli aiuti che rientrano nella sezione 3.1 (tra cui appunto anche l’Irap) e le condizioni che consentono ai beneficiari degli stessi di utilizzare il maggiore plafond previsto dalla sezione 3.12. del temporary framework (si tratta di requisiti soggettivi riferiti alla percentuale di calo del fatturato e alla percentuale di copertura dei costi fissi operata dall’agevolazione).

In ultimo l’articolo 2 del Dm 11 dicembre 2021 emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo delle richiamate disposizioni del Dl 41/2021, ha previsto che, ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15 ottobre 2021 n. C(2021) 7521 final.

A tal fine le date per individuare il tetto di riferimento sono le seguenti:
● la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
● la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
● la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Quindi con riferimento all'Irap il massimale del temporary framework da tenere in considerazione è pari a euro 800mila se si applica la sezione 3.1: si ritiene applicabile tale soglia in luogo di quella superiore di Euro 1.800mila, atteso che la norma istitutiva dell'agevolazione è entrata in vigore il 19 maggio 2020.

4Come adempiere

Il 31 gennaio è la data di scadenza per la restituzione dell’Irap non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del Dl 34/2020 (c.d. Rilancio) senza sanzioni né interessi.

In assenza di ulteriori chiarimenti si ritiene che la restituzione debba avvenire tramite mod. F24 utilizzando i codici tributo: 3800 anno 2019 per il saldo Irap 2019 e 3812 anno 2020 per il primo acconto Irap 2020.

È evidente che tale norma dovrà essere coordinata con le disposizioni dell’articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021, il quale ha previsto:
● al comma 2: la possibilità di restituzione volontaria degli aiuti indicati nel comma 13 dell’articolo 1 del Dl 41/2021 (tra cui anche l’Irap), eccedenti il massimale spettante;
● al comma 3: la possibilità alternativa di compensazione dei predetti aiuti con eventuali ulteriori aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

Demandando ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate le modalità e i termini per attuare tali previsioni.

5La scelta di convenienza per la restituzione

Oggi le imprese e in generale i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti in misura eccedente il massimale spettante, si troveranno a fare i conti da un lato con una norma specifica per la restituzione dell’Irap non versata da effettuarsi entro la scadenza del 31 gennaio 2022; e dall’altro con un provvedimento ad oggi non ancora emanato, che dovrà disciplinare la restituzione in generale di tutti gli aiuti eccedenti, tra i quali, appunto, figura anche l’Irap.

In mancanza di una chiara definizione delle regole del gioco, risulta difficile per gli operatori del settore fare una scelta di convenienza circa la modalità di restituzione.

In attesa del provvedimento attuativo dell’agenzia delle Entrate previsto dal Dm 11 dicembre 2021, si potrebbe palesare anche il rischio che il contribuente, che abbia splafonato il tetto degli aiuti di Stato per effetto della misura dell’esonero dal versamento dell’Irap per saldo 2019 e primo acconto 2020, superata la scadenza del 31 gennaio senza avere provveduto al riversamento dell’imposta, si trovi a pagare non solo gli interessi calcolati ai sensi del regolamento Ce 794/2004, ma anche le sanzioni ordinarie per omesso versamento dell’imposta ed i relativi interessi.

Desta perplessità l’esclusione delle sanzioni e degli interessi prevista dall’articolo 42-bis, comma 5, del Dl 104/2020 prevista per la sola restituzione dell’“aiuto Irap” se effettuata entro il 31 gennaio 2022, atteso che esiste una regola generale per lo “splafonamento” degli aiuti di stato che ne dispone la restituzione con la sola maggiorazione degli interessi calcolati ai sensi del regolamento Ce 794/2004.

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