Imposte

Enc, ultima chance per il ravvedimento sugli immobili

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Il 30 giugno 2017 è scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per le variazioni relative all'anno d'imposta 2016 a carico degli enti non commerciali (Enc, oggi anche enti di Terzo settore ).

Entro il 28 settembre 2017 (90 giorni dal termine di scadenza) gli stessi enti possono procedere al ravvedimento, mediante presentazione tardiva della dichiarazione omessa, con il pagamento della sanzione ridotta pari a 5 euro (un decimo di 51 euro).

Le variazioni da comunicare che rendono obbligatoria la dichiarazione sono solo quelle da cui derivano riduzioni o esenzioni d'imposta e altre condizioni degli immobili che i Comuni non possono conoscere direttamente accedendo alle banche dati. Non comportano pertanto l'obbligo di dichiarazione le variazioni derivanti da atti notarili, quelle che transitano nel sistema d'interscambio dei dati catastali ecc., ma vi sono dubbi per alcuni aspetti peculiari per questa tipologia di enti che consigliano il ravvedimento.

Modulistica dichiarazioni

Le modalità di dichiarazione da parte degli Enc che posseggono immobili oggetto dell'esenzione, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992, sono stabilite dal Dm 26 giugno 2014 e risultano in parte diverse rispetto a quelle degli altri contribuenti, ma lo sono anche fra le diverse tipologie di Enc.

Gli Enc quali Regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, enti del Ssn, per gli immobili posseduti, esenti da Imu (e Tasi) sulla base dell'articolo 9, comma 8 del Dlgs 23/2011 perchè destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono tenuti a utilizzare la dichiarazione Imu ordinaria (Dm 30 ottobre 2012) ed effettuare i versamenti in due soluzioni con saldo corrispondente al 16 dicembre di ogni anno.

Tuttavia in caso di impiego promiscuo dei beni per attività rientranti nella casistica della lettera i) articolo 7 Dlgs 504/1992, sulla base dei presupposti di svolgimento delle attività con modalità non commerciali di cui al Dm 200/2012, anche per tali enti torneranno applicabili le regole stabilite per la generalità degli enti non commerciali.

Dubbi sull'esonero dalla dichiarazione

Il quadro delle esenzioni per gli Enc si basa su presupposti suscettibili di variazione di anno in anno per ciascun immobile e/o sulle caratteristiche dell'attività svolta, che possono incidere nella misura dell'imposta da versare.

Ad esempio, costituiscono variabili che possono influire nella determinazione dell'imposta dovuta per gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti (quadro B), i parametri di cui all'articolo 5 del Dm 200/2012 che devono essere oggetto di esposizione in dichiarazione.

Costituisce modifica anche la variazione degli altri parametri di riferimento per stabilire se l'attività svolta, fra quelle potenzialmente idonee a conferire l'esenzione all'immobile, presenta i caratteri della non commercialità, quali il Cenc (corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale) e il Cm (corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nelle stesso ambito territoriale) o, per l'attività didattica, il Cms (costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Miur).

È dubbio l'obbligo di presentazione della dichiarazione, anche se non scaturisce alcun debito d'imposta, per gli immobili impiegati in via esclusiva in attività esenti, quando i parametri di riferimento sono variati rispetto all'anno precedente.

In questo caso la dichiarazione potrà essere presentata senza allegare tutti i quadri B degli immobili che restano esenti, riportando solo il parametro variato, comune ai vari immobili, nel quadro annotazioni, in assenza di variazione della proporzione di impiego (tempo, superficie ecc.) di ciascun immobile.

Comunque, la dichiarazione dovrebbe essere sempre presentata per indicare nei quadri C e D, l'eventuale riporto del credito della dichiarazione precedente, il totale dell'imposta dovuta nell'anno, gli acconti versati e il debito, regolato entro il 16 giugno, o credito d'imposta, quest'ultimo da riportare per utilizzo in compensazione o per la richiesta a rimborso.

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