Imposte

Il prezzo di rivendita delle azioni proprie incide sul calcolo dell’Ace

di Elettra Bandi


Impatto differenziato delle operazioni con le azioni proprie sull’Ace. È quanto emerge dalla circolare 13/2018 di Assonime. Ma vediamo nel dettaglio.

L’ articolo 2357 del Codice Civile prevede che una società può acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Con la riforma di bilancio la disciplina contabile delle azioni proprie è stata interessata da rilevanti cambiamenti. L’articolo 2357-ter del Codice civile, nel periodo ante 2016, prevedeva che le azioni proprie dovessero essere rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della destinazione delle azioni acquisite, e contemporaneamente imponeva l’iscrizione di una riserva indisponibile per azioni proprie in portafoglio nel patrimonio netto della società. A seguito della riforma non è più possibile rilevare una posta attiva che evidenzi l’acquisto di azioni proprie e inoltre è necessario rilevare, nel patrimonio netto, una riserva negativa per le azioni proprie detenute in portafoglio. Tale trattamento contabile è allineato con quanto previsto dallo Ias 32 che prevede che «qualora un’entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale proprio, quegli strumenti (azioni proprie) devono essere dedotti dal capitale».

L’Oic 21, nella precedente formulazione, prevedeva che nel caso di realizzo di azioni proprie la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di vendita generasse un componente (positivo o negativo di reddito) da iscrivere nella voce C) del Conto Economico. A seguito della riforma del bilancio l’Oic 21 è stato modificato e la disciplina delle azioni proprie è oggi trattata nell’ambito dell’Oic 28 che prevede che:
1) nel caso in cui l’assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto;
2) nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto.

Le nuove disposizioni introdotte dall’ Oic 28 si pongono in netto contrasto con quando precedente affermato dall’Oic 21 (nella previgente versione), allineandosi, a quanto affermato dai principi contabili internazionali che vietano la rilevazione in conto economico di utili o perdite derivanti dalla vendita di azioni proprie.

Ai fini Ace, secondo Assonime, le disciplina delle azioni proprie è differenziata per le due seguenti casistiche.

Acquisto per riscatto o annullamento azioni (articolo 2357-bis del Codice Civile). In tale fattispecie la riduzione del patrimonio rileva in ogni caso come variazione decrementativa della base Ace poiché tale riduzione di patrimonio assume carattere di definitività. In questa ipotesi, non assume alcuna rilevanza il fatto che la base Ace sia formata da conferimenti in denaro oppure da utili accantonati a riserva o da entrambi i predetti elementi. In ogni caso la base Ace subisce un decremento corrispondente al prezzo pagato per l’acquisto delle azioni proprie.

Acquisto di azioni proprie per motivi diversi dal riscatto o annullamento. Tale fattispiecie provoca solo una riduzione della base Ace nei limiti degli utili accantonati che avevano in precedenza assunto rilevanza ai fini Ace. In questo caso, dunque, se la base Ace è formata esclusivamente da conferimenti in denaro, l’acquisto di azioni proprie non dovrebbe produrre alcuna riduzione della base Ace. In questa ipotesi, in caso di successiva rivendita delle azioni proprie si possono verificare le seguenti situazioni.

•Prezzo di rivendita maggiore costo di acquisto. A seguito della vendita delle azioni proprie, si ripristina l’incremento di patrimonio legato agli utili precedentemente sterilizzati dalla base Ace. Inoltre, se il prezzo di rivendita delle azioni proprie è superiore al costo di acquisto, l’incremento di patrimonio netto registrato è assimilato ad una variazione in aumento (assimilato a conferimenti in denaro).

•Prezzo di rivendita inferiore al costo di acquisto. La riduzione di base Ace diverrebbe definitiva per un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita, a prescindere dalla composizione originaria della base Ace.

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