Imposte

Decreto Pnrr, pacchetto turismo: prestiti garantiti, fondi per chi innova e bonus per tour operator

Il nuovo Dl contiene tre misure per sostenere le imprese del settore

di Michela Finizio

Il decreto Pnrr disegna il “pacchetto turismo” per il rilancio del settore: finanziamenti garantiti, contributi per chi innova e tax credit per agenzie e tour operator. Tre misure che si affiancano all’estensione del superbonus per gli alberghi (vedi l’articolo di NT+ Fisco) e che puntano a sostenere la nascita e la crescita delle imprese del settore.

Le garanzie sui prestiti

Innanzitutto, in attuazione della misura 4.2 M1C3 del Pnrr per le Pmi del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI”) viene istitutita una sezione speciale Turismo presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per la concessione di garanzie sui prestiti ai seguenti soggetti:

- imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica (legge 96/2006), strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, purché con un numero di dipendenti non superiore a 499;

- giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Ad alimentare questa sezione si provvede con 358 milioni di euro complessivi fino al 31 dicembre 2025, per metà dedicati agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L’obiettivo è “garantire” singoli finanziamenti o portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. Queste garanzie saranno concesse a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 5 milioni di euro. La percentuale di copertura delle garanzie è la stessa di quelle garantite in questi mesi per effetto del decreto Liquidità (e delle sue successive proroghe), alla cui scadenza – prevista per la fine di quest’anno – resterà nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

Sono ammissibili anche i finanziamenti legati a rinegoziazioni di debiti in corso, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% del debito in essere, a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

I contributi per chi innova

Per attuare la misura M1C3, intervento 4.2.5 del Pnrr (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo) viene inoltre istituito il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, il cui sostegno non è cumulabile con altri. Entro 60 giorno dovrà essere emanato un decreto attuativo per definirne i dettagli di funzionamento. Il suo compito sarà concedere contributi diretti (pari a meno del 35% della spesa) alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale tra i 500mila e i 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con finanziamenti agevolati mirati. Questi ultimi avranno durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, e verranno erogati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (articolo 1, comma 354, della legge 311/2004), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Al fondo rotativo potranno accedere, oltre alle imprese del settore turistico (le stesse per cui viene attivata la sezione speciale del Fondo di garanzia), anche le imprese proprietarie delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività ricettiva. Trattandosi di aiuti di Stato, tali contributi sono soggetti alle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure anti-Covid19, autorizzato dall’Unione europea.

Tax crediti per agenzie e tour operator

Il decreto Pnrr, infine, istituisce un nuovo credito di imposta del 50% a decorrere dalla sua entrata in vigore (le spese devono essere sostenute successivamente) e fino al 31 dicembre 2024 sui costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale da agenzie di viaggio e tour operator (codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12), fino a un massimo cumulato di 25mila euro. Il tax credit, sempre nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, è cumulabile anche con altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento. Un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Mef, dovrà dettare entro 60 giorni le modalità applicative.

Il tax credit così attua anche la misura M1C3, investimento 4.2.2 del Pnrr, per cui vengono stanziate risorse pari a 98 milioni di euro.

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