Imposte

Donazioni da imprese, deducibilità rafforzata

di Carlo Mazzini

Quello del 2018 sarà il primo Natale nel quale le aziende si misureranno con le nuove agevolazioni sulle donazioni. Il Codice del terzo settore (articolo 83, Dlgs 117/2017) ha stabilito infatti nuove regole sui risparmi d’imposta che le aziende – così come le persone fisiche – possono applicare quando donano agli enti del terzo settore. In attesa dell’entrata a pieno regime del Codice – prevista per inizio 2020 – le disposizioni su questo tema possono essere applicate fin da quest’anno per le donazioni alle Onlus, incluse le organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

Deducibilità ampliata

Le novità del Codice sono numerose e particolarmente rilevanti. La novità più evidente è che è stato fatto saltare il tetto dei 70mila euro precedentemente previsto dalla cosiddetta legge «Più dai, meno versi» (articolo 14, del Dl 35/2005). Pertanto, sussiste solo il limite relativo della deducibilità entro il 10 % del reddito complessivo dichiarato. Ciò consente alle aziende di erogare somme importanti e di incidere in modo significativo nei progetti che le organizzazioni promuovono. Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto delle deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo. Anche questa previsione comporterà un aumento della propensione delle aziende a erogare donazioni di maggiore importo, perché le donazioni effettuate nel 2018 potranno far sentire i loro effetti anche fino al 2023, se si verificano le condizioni citate.

L’aiuto ai piccoli enti

Un’ulteriore innovazione arrecata dal Codice interessa soprattutto le piccole organizzazioni. Nella «Più dai, meno versi», l’applicabilità della deduzione era condizionata alla tenuta di una contabilità che poi portasse a un bilancio vero e proprio. La maggior parte delle piccole organizzazioni, pertanto, non poteva spingere su quella norma, perché, anche per ragioni di economicità, tenevano una contabilità di cassa che produceva alla fine un mero rendiconto. La legge non considera più questo elemento come dirimente: in merito agli obblighi contabili e di rendicontazione, il Codice, prevedendo l’obbligo di bilancio per le organizzazioni con ricavi e proventi superiori a 220mila euro, ritiene comunque tutelanti tutte le altre misure di trasparenza introdotte per tutti gli enti, come ad esempio l’obbligo di pubblicazione del bilancio (o rendiconto) nel Registro unico nazionale del terzo settore. Pertanto la nuova norma consente davvero a tutte le organizzazioni di premere sulla leva fiscale. È stato stabilito, inoltre, che per le stesse erogazioni non possano cumularsi altre agevolazioni fiscali previste in altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione.

Il Codice fa riferimento tanto alle erogazioni in denaro quanto a quelle di beni. Per le seconde, però, si è ancora in attesa di un decreto che individui le tipologie dei beni che danno diritto alla deduzione d’imposta e stabilisca i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. A oggi si può fare riferimento a quanto riportato sul tema dall’agenzia delle Entrate nella circolare 39 del 2005.

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