Controlli e liti

La sola iscrizione nel registro degli indagati non blocca la voluntary disclosure

La Ctp Pesaro: non è causa ostativa la formale conoscenza di un procedimento penale per reati tributari

Non è sufficiente l’iscrizione nel registro degli indagati per ritenere sussistente in capo al contribuente la formale conoscenza di un procedimento penale per reati tributari. Tale circostanza, quindi, non costituisce causa ostativa all’accesso alla procedura di voluntary disclosure (Vd). È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con la sentenza 201/2/2020 (presidente Gianni, relatore Cataldo).
La vicenda trae origine dalla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’articolo 7 del Dl 193/2016, effettuata da un contribuente con riferimento a sette annualità d’imposta (2009-2015). L’agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino comunica il perfezionamento della procedura di Vd per gli anni 2009-2011 e 2015. La procedura è invece ritenuta inammissibile per le annualità 2012-2014, trattandosi di annualità in relazione alle quali, a detta dell’ufficio, il contribuente avrebbe avuto formale conoscenza di essere indagato per il reato di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 del Dlgs 74/2000, così integrando una delle cause ostative all’accesso alla procedura previste dall’articolo 5-quater, comma 2, del Dl 167/1990. Infatti, la disposizione citata preclude l’accesso alla Vd qualora l’autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.
Con riferimento alle annualità 2012-2014, pertanto, l’Agenzia procede all’emissione dei relativi atti impositivi, tra cui un atto di irrogazione sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Il contribuente impugna l’atto avanti la Ctp di Pesaro, protestandone l’illegittimità sotto diversi profili. Con riferimento alla causa ostativa all’accesso alla Vd, il contribuente rappresenta che, alla data di presentazione dell’istanza di accesso alla procedura, era a conoscenza solamente di una richiesta di proroga per le indagini preliminari ai sensi dell’articolo 406 codice procedura penale, che peraltro riguardava un’ipotizzata infedeltà dichiarativa relativa ai soli redditi nazionali e non alle attività finanziarie detenute all’estero. Secondo il contribuente, tale circostanza era inidonea ad integrare la causa ostativa fatta valere dall’Agenzia.
I Giudici della Ctp accolgono il ricorso, affermando che la formale conoscenza della condizione di indagato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie non risulta integrata dalla mera iscrizione nel registro degli indagati. A tali fini, precisa la Ctp, occorre la notificazione dell’informazione di garanzia ai sensi dell’articolo 369 codice procedura penale, oppure di un atto equipollente quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415-bis codice procedura penale.
Su queste basi, i giudici concludono che nella specie non sussisteva la causa ostativa all’accesso alla Vd fatta valere dall’Agenzia. Pertanto la procedura di collaborazione volontaria si era validamente perfezionata anche per gli anni 2012-2014, con conseguente annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni.

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