Imposte

Società di trading e Irap, i proventi finanziari sperano nell’esclusione

La risposta a interpello 363/2021 lascia aperto uno spiraglio per la non considerazione nella base imponibile

di Giosuè Manguso

Sembra riaprirsi la partita sulla possibilità di escludere dall’Irap i proventi finanziari di una società di trading con la risposta a interpello 363/2021 delle Entrate.

Ma analizziamo il contesto. Un anno fa l’Agenzia - chiamata a pronunciarsi su un caso analogo affrontato nella risposta 121/2020 - ebbe modo di precisare che i componenti positivi di reddito rilevati nell’area finanziaria del conto economico concorrono alla formazione della base imponibile Irap, poiché i risultati dell’attività di trading su strumenti finanziari rientrano nella gestione caratteristica del contribuente (questo orientamento Irap è stato più tardi ribadito nella risposta 323/2020).

Ora, la risposta a interpello 363/2021 ha evidenziato che se la liquidità è investita per finalità di trading, non occorre nemmeno fare il test della prevalenza richiesto dall’articolo 162-bis per verificare se un’entità debba qualificarsi quale società di partecipazione finanziaria o non finanziaria. In particolare, estendendo quanto già chiarito nella risposta 121/2020 alle partecipazioni, l’agenzia delle Entrate afferma che il test di prevalenza dell’articolo 162-bis del Tuir presuppone partecipazioni detenute per finalità diverse dalla negoziazione o dall’impiego temporaneo della liquidità, aderendo così a quanto sostenuto da Assonime (circolare n. 16/2019).

Poi è intervenuta sul quesito se i proventi finanziari conseguiti da un soggetto diverso da quelli disciplinati dall’articolo 162-bis (diverso, cioè, da intermediari finanziari e società di partecipazione) debbano essere assoggettati al regime Irap previsto dall’articolo 5 del Dlgs 446/1997. A tale quesito ha risposto che i proventi finanziari saranno assoggettati alle disposizioni previste per i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 162-bis del Tuir.

Da questo chiarimento sembra emergere uno spiraglio per l’applicazione del regime Irap previsto per le imprese diverse da intermediari finanziari e dalle società di partecipazione (vale a dire l’articolo 5 del Dlgs 446/1997); inoltre, come nella risposta a interpello 266/2021 (si veda l’articolo), l’Agenzia non ha fatto alcun riferimento all’attività caratteristica del contribuente (come invece era stato fatto nelle risposte dello scorso anno).

Pertanto, la condivisione della mera applicabilità dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997 ai proventi finanziari – senza, dunque paventare interpretazioni tese a dar rilievo a un dato extra-normativo come l’attività caratteristica, che, a sua volta, nega la “presa diretta” dal bilancio confermata dal paragrafo 85 del principio contabile Oic 12 – potrebbe aprire la strada a un’interpretazione sull’esclusione dalla base imponibile Irap di tali proventi. Interpretazione su cui però è opportuno e prudente attendere una conferma in senso più esplicito

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