Imposte

Nelle ristrutturazioni opere 2021 e cessione entro il 16 marzo 2022

Per queste agevolazioni non serve raggiungere nel 2021 un determinato Sal

di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

Sull’estensione (almeno) al 2022 dei cosiddetti “bonus minori” (ecobonus e sismabonus ordinari, ristrutturazione, mobili, verde, eccetera) stanno puntando in molti, spesso costretti a un rinvio dei lavori a causa della scarsità dell’offerta di manodopera e materie. Ma come regolarsi se non si vuol essere spiazzati da eventuali proroghe penalizzanti?

Va, in primo luogo, ricordato che l’articolo 16-bis del Tuir è a regime, per cui, con riferimento a tutte le previsioni contenute in tale norma (bonus ristrutturazione acquisti compreso), lo “stop” al 31 dicembre riguarderebbe, in primo luogo, la maggiorazione dal 36% al 50% della detrazione e l’estensione a 96mila euro del tetto di spesa (annuo e per unità immobiliare), originariamente a 48mila euro.

In secondo luogo, per effetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 121 del Dl 34/2020, con la fine dell’anno si bloccherebbero la cessione dei relativi crediti e la possibilità di operare lo “sconto in fattura”. Ma, se per assicurarsi quest’ultima opportunità occorre che entro l’anno vada pagata la parte di spesa non agevolata a fronte dell’emissione della fattura per il totale (“sconto” compreso), per la cessione del credito si può anche attendere il 16 marzo 2022, ovviamente a fronte di spese “sostenute” finanziariamente nel 2021. La norma, infatti, fa riferimento alle spese, non alla data della cessione, tanto è vero che – proprio per le spese sostenute nel 2020 e 2021 – è ammesso anche la cessione in anni successivi delle rate residue.

Una conferma ufficiale in tal senso sarebbe importante, così come sarebbe importante ribadire che la cessione del credito al fornitore può avvenire anche tramite compensazione parziale con il bonus spettante al committente, originando così un pagamento solo parziale (risposta 4 dall’agenzia delle Entrate a «Dichiarazioni24», si veda il Sole 24 Ore del 31 maggio 2019). Quest’ultimo (e la relativa scrittura attestante, con data certa, l’intervenuta cessione del credito) dovranno in questo caso intervenire entro il 2021, poiché una compensazione effettuata nel 2022 (salvo proroghe) non basta per sostenere che la spesa sia stata “sostenuta” dal committente nel 2021.

Ricordiamo che per i bonus più semplici non vi è alcuna necessità di raggiungere, entro la scadenza, né un determinato Sal né, tanto meno, la fine lavori (risposta a question time del Mef del 7 luglio 2021, n. 5-06307) e le detrazioni (anche laddove trasferite a terzi) non richiedono alcuna particolare asseverazione o visto di conformità.

Per quanto riguarda i bonus caratterizzati da requisiti tecnici (ecobonus e sismabonus), dove è prevista una asseverazione, l’Enea (Faq 3E, ex 28, del 25 gennaio 2021) ha confermato che il committente di lavori a cavallo di più periodi d’imposta può fruire della detrazione per le spese sostenute, attestando che i lavori non sono ultimati e fatto salvo l’effettivo concretizzarsi dell’intervento. Per bonus acquisti, ristrutturazione e sismabonus acquisti, l’Agenzia richiede, entro la scadenza della detrazione, sia il sostenimento delle spese che la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile (circolare 30/E/2020).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©