Controlli e liti

Accertamento con adesione, somme già pagate fuori sequestro

Per la Cassazione non esiste alcun automatismo nella riduzione dell’imposta evasa risultante all’esito di un’adesione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le somme corrisposte dal contribuente all’erario a seguito di accertamento con adesione devono essere scomputate dall’eventuale sequestro eseguito nel corso del procedimento penale avente a oggetto la medesima violazione. Non esiste invece alcun automatismo nella riduzione dell’imposta evasa risultante all’esito di un’adesione stante l’autonomia del giudice penale nella quantificazione del tributo. Sono questi i principi contenuti nella sentenza n. 8564 della Cassazione depositata lunedì 14 marzo.

Nei confronti del rappresentante legale di una società, indagato per dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture, veniva eseguito un sequestro preventivo. Sotto il profilo tributario, il procedimento di adesione portava a una riduzione della pretesa impositiva, in conseguenza di un ridotta percentuale sui ricavi calcolata dall’Ufficio. A seguito dell’adesione e del pagamento, l’indagato chiedeva la riduzione del valore del sequestro, respinta dal tribunale, in quanto i giudici, ritenevano che l’atto di adesione non fornisse alcuna rivalutazione in merito all’esistenza delle prestazioni fittizie in contestazione. Nel ricorso per cassazione l’indagato lamentava la mancata considerazione da parte del tribunale della raffinazione della quantificazione dell’imposta evasa da parte dell’agenzia, operata dopo l’iniziale accertamento sulla cui base invece era stata eseguita la misura cautelare

La Cassazione ha innanzitutto chiarito che, secondo un consolidato orientamento, l’accertamento dell’imposta evasa è rimessa al giudice penale, che può giungere anche a conclusioni contraddittorie rispetto a quelle dell’Ufficio o del giudice tributario. Il giudice penale non è vincolato nella determinazione del profitto confiscabile all’imposta risultante dall’accertamento con adesione, anche se, per potersi discostare da tale dato e confermare l’iniziale pretesa occorrono concreti elementi fattuali che rendono maggiormente attendibile l’originaria quantificazione. Nella specie invece l’imposta evasa ai fini del sequestro sarebbe stata quantificata rispetto ai costi fittizi mentre l’adesione avrebbe riguardato una differente percentuale applicata ai ricavi.

In ogni caso, però, le somme corrisposte a seguito di adesione (anche a rate) comportano la corrispondente riduzione del sequestro onde evitare un’inammissibile duplicazione sanzionatoria. Da qui l’annullamento della decisione del tribunale che non spiegava le ragioni del diniego di tale riduzione rispetto all’imposta versata a seguito dell’adesione.

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