Diritto

Insuccesso dell’impresa, board non responsabile se decide con diligenza

La Business judgment rule tutela le decisioni gestionali: non vanno valutate ex post

di Angelo Busani

Le perdite derivanti da un insuccesso imprenditoriale sono fonte di responsabilità degli amministratori solo se le decisioni gestionali non siano state adottate diligentemente, vale a dire con il corredo di tutte le cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente occorrenti per compiere decisioni di quel tipo.

È questo il principio (ben consolidato nella giurisprudenza di legittimità: si vedano le decisioni di Cassazione n. 3652/1997, 18231/2009, 28669/2013, 1783/2015, 15470/2017) cui sinteticamente ci si riferisce con l’espressione Business judgment rule, in acronimo Bjr.

In sostanza, il giudizio su un’operazione imprenditoriale (la quale ha una naturale rischiosità) non va dato ex post, perché in tal modo si finirebbe per sindacare il merito delle decisioni gestionali, ma va formulato ex ante, osservando se l’insuccesso dipenda, o meno, da decisioni connotate da mancanza di correttezza, prudenza e perizia. In sostanza, occorre porsi nella stessa visuale in cui gli amministratori si sono posti prima di compiere l’operazione rivelatasi perdente e ritenere l’amministratore responsabile del danno provocato solo quando si accerti l’avvenuta omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni che sono da ritenersi normalmente necessarie per assumere scelte gestionali di un dato tipo in date circostanze.

La Business judgment rule, in sostanza, evita, da un lato, che gli amministratori per eccesso di prudenza facciano perdere opportunità all’impresa; dall’altro lato, impedisce che i giudici decidano applicando principi manageriali anziché giuridici; infine, la Bjr assolve anche a una funzione di disincentivo nei confronti di eventuali azioni giudiziarie che si basino esclusivamente sul risultato economico di gestione.

In altri termini, all’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico: il giudizio sulla diligenza dell’amministratore può concernere solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere e, quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in determinate circostanze.

Peraltro, non basta che l’amministratore abbia assunto le necessarie informazioni e abbia eseguito (attraverso l’uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni assunte e le verifiche effettuate abbiano indotto l’amministratore a una decisione razionalmente coerente. In sostanza, il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto: la scelta gestionale è insindacabile, in primo luogo, se essa è stata legittimamente compiuta (la violazione di regole rende di per sé l’operazione illecita e provoca responsabilità conseguente al suo compimento) e, d’altro lato, se non è irrazionale (e, cioè, sussistano ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre).

Inoltre, se è vero che non sono sottoponibili a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentano profili di alea economica superiori alla norma (i soci possono sperare che gli amministratori abbiano successo, ma non possono imputare a essi di non aver avuto successo), resta, invece, valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – con istruttoria adeguata, in quanto completa e affidabile – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da assumere un rischio opportunamente ponderato e da non esporre l’impresa alla perdita derivante dalla verificazione di un rischio non adeguatamente considerato.

BUSINESS JUDGMENT RULE

Cos’è
Gli amministratori sono responsabili per le perdite derivanti da un insuccesso imprenditoriale solo se le decisioni gestionali non sono state adottate diligentemente e cioè con tutte le cautele, le verifiche e le informazioni preventive necessarie

I limiti
La scelta gestionale è insindacabile solo se è stata legittimamente compiuta (la violazione di regole rende di per sé l’operazione illecita e determina responsabilità) e non è irrazionale (sussistono cioè ragioni in base alle quali la scelta compiuta è stata preferita ad altre)

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