Adempimenti

E-fattura senza indicazione, correzione difficile per i privati

La nota di variazione a rigore non può essere usata. Più facile con il cartaceo

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022, e di importo complessivamente superiore a 70.000 euro, c’è l’obbligo di indicare in fattura il contratto collettivo di lavoro del settore edile applicato, pena il disconoscimento dei bonus edilizi maturati: la mancanza di questa indicazione vieta inoltre a professionisti e Caf l’apposizione del visto di conformità sui dati delle dichiarazioni o al momento della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura.

Più in dettaglio, il richiamo al contratto di lavoro edile applicabile deve essere presente nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione alla loro esecuzione. La mancanza di queste informazioni fa perdere i benefici fiscali richiamati dalla norma, ad esempio il superbonus in tutti i casi di utilizzo (si veda l’articolo in alto).

Diviene quindi essenziale comprendere quali sono le condizioni che rendono obbligatorio in fattura il richiamo al contratto e, nel caso, come rappresentare tale informazione nel tracciato Xml delle fatture elettroniche sino a verificare le modalità da seguire, dal punto di vista del fruitore del beneficio, in caso di mancanza di tale dato nel documento di spesa. Ricordiamo anche che la legge non stabilisce una dicitura vincolante, ma chiede di indicare «che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Il fornitore non esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica è chiamato ad inserire, all’interno del tracciato Xml, le informazioni sul contratto di lavoro dell’edilizia, nazionale o territoriale, stipulato con le sigle maggiormente rappresentative. A tal fine, andrà popolato il blocco informativo «Altri dati gestionali».

Se invece il fornitore è un soggetto aderente al regime forfettario escluso dall’obbligo – perché rientrante sino al 30 giugno 2022 tra gli esonerati oppure, successivamente, perché ha dichiarato compensi o ricavi nel 2021 sotto la soglia dei 25mila euro – il cliente riceverà una fattura analogica, cioè cartacea o in Pdf, o comunque non strutturata attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), la quale dovrà comunque riportare le informazioni.

Va detto, peraltro, che spesso i forfettari esonerati dalla e-fattura saranno artigiani senza dipendenti e quindi non saranno tenuti in nessun caso all’indicazione del contratto collettivo.

Se la fattura manca dei dati relativi al contratto di lavoro, il destinatario del documento ricevuto tramite Sdi non può comunque rifiutarlo. Che fare, allora? Nel rispetto del dettato normativo, non appare facilmente percorribile la strada della emissione di una nota di variazione Iva attraverso Sdi da parte del fornitore, con riemissione del documento integrato. Le rettifiche, infatti, possono infatti riguardare il regime Iva e l’aliquota, oltre che gli altri elementi obbligatori ai sensi dell’articolo 21, del Dpr 633/1972. Ma la nuova indicazione del contratto di lavoro – a rigore – non rientra in queste fattispecie.

Si potrebbe procedere, invece, sebbene l’indicazione non risieda nella fattura, con il meccanismo della generazione di un documento integrativo, da inviare in conservazione unitamente al tracciato Xml ricevuto, con indicazione del contratto di lavoro edile applicabile, analogamente a quanto solitamente accade per le spese agevolate o finanziate. Questa soluzione è fattibile quando il destinatario è un’impresa, ma nel mondo dei bonus edilizi si tratta di una situazione senz’altro minoritaria (ad esempio, l’ecobonus agevola anche i fabbricati strumentali ed è anche detrazione Ires). Da parte di un cliente consumatore finale la soluzione appare invece poco percorribile, a meno che l’adempimento non venga realizzato dal professionista che lo assiste.

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