Diritto

Spa e Srl, fino al 31 dicembre assemblee in videoconferenza

Il termine fa riferimento alla data in cui è tenuta la riunione e non convocata

di Angelo Busani

Fino al 31 dicembre 2021 le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi con le modalità emergenziali (in particolare, mediante il sistema dell’audio-video conferenza “totale”) originariamente introdotte dall’articolo 106 del Dl 18/2020 (decreto cura Italia): l’articolo 6 del Dl 105/2021 (in correlazione con il punto 7 dell’allegato A al medesimo Dl 105) sostituisce infatti il previgente termine del 31 luglio 2021 con il nuovo termine, appunto, del 31 dicembre 2021.

È importante notare che la legge fa riferimento alla data in cui l’assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l’assemblea viene «convocata»; quindi, occorre svolgere l’assemblea entro il 31 dicembre prossimo, non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente.

Di conseguenza, alla luce della proroga:

a) mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative:

• l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;

• il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;

• l’intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;

b) mediante una apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;

c) le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente:

• possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;

• possono prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);

d) la nomina del «rappresentante designato» e l’obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per: le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo nonchè le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

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