Adempimenti

Esterometro, documenti ricevuti o effettuazione decisivi per gli acquisti

Per le operazioni passive il termine di invio è quello del giorno 15 del mese successivo

di Alessandra Caputo

Termine “mobile” per la trasmissione dei dati delle operazioni attive verso l’estero. Per le operazioni passive, invece, occorre tener conto della data di ricevimento del documento di acquisto o del momento di effettuazione dell’operazione.

Nella circolare 26/E/2022, l’agenzia delle Entrate affronta il tema delle tempistiche di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere. Ricalcando la norma (articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015), l’Agenzia precisa che la trasmissione delle operazioni attive deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Ciò significa che si deve tener conto delle regole contenute nell’articolo 21 del Dpr 633/1972 e quindi, quale regola generale, i dati devono essere trasmessi entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione, salvo che trovino applicazione regole diverse.

Ad esempio, nell’ipotesi di cessioni intracomunitarie, i dati devono essere trasmessi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione poiché questo è il termine previsto dall’articolo 46 del Dl 331/1993 per l’emissione della fattura. Lo stesso termine trova applicazione per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter; anche per queste, infatti, l’articolo 21, comma 4, del decreto Iva prevede l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Per quanto, invece, riguarda il flusso passivo, la trasmissione dei dati va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione, oppure, nel caso in cui manchi il documento o non pervenga tempestivamente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esempio proposto nella circolare è quello dei servizi ricevuti da fornitori extra Ue, per i quali l’effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui sono ultimate o, se di carattere periodico o continuativo, con la data di maturazione dei corrispettivi. La mancanza del documento potrebbe, tuttavia, verificarsi anche in altre ipotesi (ad esempio, nel caso di un cedente/prestatore extra Ue che vende beni già presenti in Italia, per i quali il cessionario/committente deve emettere autofattura).

Nel documento di prassi, l’Agenzia ricorda poi che l’esterometro non coincide con l’integrazione/autofattura, sebbene con un unico adempimento si soddisfino entrambi. Quindi l’eventuale ritardo nella trasmissione dell’esterometro comporta l’applicazione della sanzione all’articolo 11, comma 2-quater, del Dlgs 471/1997 (2 euro per ciascuna fattura, limite massimo di 400 euro mensili, ridotti a metà la correzione avviene nei primi 15 giorni) e non di quelle per tardivo assolvimento dell’imposta (a meno che non si verifichi anche questa ipotesi).

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