Imposte

Addizionali Irpef non sospese, niente sanzioni se si versa subito

L’Agenzia: articoli 61 e 62 del Dl 18/2020 disallineati. Il fraintendimento giustifica l'adempimento senza penalità

di Marco Strafile

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 1° giugno 2021, n. 40 chiarisce il contenuto dell’articolo 61, comma 1, del decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) che ha previsto la sospensione - dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 - dei termini di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973 effettuate dai sostituti di imposta (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Il dubbio di diversi operatori riguardava la possibilità che la sospensione si riferisse anche alle addizionali regionali e comunali Irpef, anche in considerazione del disposto del successivo articolo 62, che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel precedente periodo di imposta, ha previsto un’analoga sospensione delle ritenute alla fonte, espressamente estesa «alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta».

L’Amministrazione finanziaria ripercorre la genesi dell’articolo 61, che ha disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi (già prevista dall’articolo 8 del Dl n. 9/2020, non convertito), «definendo con maggior precisione il perimetro dei versamenti sospesi» limitandoli – attraverso la soppressione del riferimento all’articolo 29 del Dpr n. 600/1973 - a quelli riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Condivisibile la ricostruzione dell’Agenzia, che comparando i due articoli sopra richiamati evidenzia come «l’articolo 62, comma 2, diversamente dall’articolo 61 comma 1, del medesimo decreto-legge, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso di particolari requisiti, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”».

Altrettando condivisibile appare l’apertura offerta se gli operatori avessero assunto comportamenti difformi: in applicazione dello Statuto del contribuente (articolo 10), infatti, si acconsente alla disapplicazione di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che verseranno tempestivamente quanto dovuto a titolo di addizionali Irpef. Una deroga che si giustifica con il fatto che il «disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020, unito al rapido susseguirsi degli interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19, insieme alla risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti” in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento in capo ad alcuni sostituti d’imposta».

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