Imposte

Caro energia, l’imponibile Iva non certifica gli extraprofitti

Anche alla luce della decisione del Governo di aumentare il prelievo con il decreto Aiuti occorrono correttivi per escludere operazioni e valori fuori campo

di Benedetto Santacroce

La determinazione dell’extraprofitto sulla base del differenziale tra operazioni attive e passive rilevate ai fini Iva non risponde alla ratio della norma e, in alcuni casi, è determinato da altri fattori diversi dall’incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Questa considerazione che deriva, come vedremo, da ragioni eminentemente di tecnica fiscale, impone una seria rivisitazione del meccanismo di determinazione della base imponibile del contributo straordinario previsto già dall’articolo 37 del Dl 21/2022 e ora rilanciato dal nuovo decreto Aiuti approvato lunedì scorso dal Governo.

In particolare, come si ricorda, la disposizione dell’articolo 37 prevede che la base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive. Questo incremento si determina (almeno in base alla norma pubblicata) al netto dell’Iva in base ai dati forniti dalle stesse imprese con le comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) presentate ai fini della specifica imposta sul valore aggiunto.

Nella norma non esistono, allo stato attuale, dei correttivi che considerino tutte quelle operazioni che contribuendo o non contribuendo alle Comunicazioni stesse determinano un risultato del tutto falsato rispetto all’obiettivo della norma che vorrebbe fotografare l’incremento dei profitti determinato dall’incremento dei prezzi dei prodotti energetici. In effetti, il legislatore si rende conto dell’anomalia solo con riferimento alle imprese energetiche che operano quale gruppo Iva per le quali tengono conto solo delle operazioni poste in essere dalle società partecipanti al gruppo che effettuano le specifiche operazioni di produzione e di scambio di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

L’effetto distorsivo del meccanismo risulta del tutto evidente solo se si considerino alcune situazioni che possono influenzare il calcolo. In primo luogo, un’impresa energetica potrebbe svolgere accanto alle attività previste dall’articolo 37 anche ulteriori attività che non essendo trattate con una contabilità separata Iva contribuiscono a formare la base imponibile del contributo: ad esempio effettuando accanto alla vendita di prodotti energetici anche l’organizzazione e la gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica ovvero altre attività diverse; inoltre, l’extraprofitto potrebbe essere generato dalla realizzazione di operazioni straordinarie quali operazioni di acquisizione ovvero di incorporazione di altre società; ovvero di operazioni finanziarie esenti non riconducibili all’attività industriale (si pensi ad esempio all’acquisto o cessione di partecipazione). Ovvero di operazioni fuori campo che, in quanto tali sarebbero escluse dalla rilevazione delle Lipe, ma non per questo potrebbero influenzare in senso positivo o negativo l’extraprofitto. Si pensi ad esempio alle operazioni di strumenti derivati di copertura che potrebbero spostare il maxiguadagno a soggetti diversi dall’impresa energetica.

Sempre sul piano eminentemente tecnico il differenziale Iva potrebbe essere generato dalla partecipazione alla base imponibile di fatturazione dell’accisa in rivalsa sul consumatore. Si pensi alle imprese che operano all’interno di un deposito fiscale che acquistano il prodotto in sospensione d’imposta e lo rivendono ad accisa assolta. Infine, è solo il caso di evidenziare che anche il periodo di monitoraggio dell’extraprofitto (attualmente definito in un semestre o in sette mese nella nuova versione da ottobre a aprile) potrebbe non essere del tutto qualificante rispetto allo scopo della norma perché bisognerebbe tener conto che i periodi considerati sono direttamente influenzati dalla situazione Pandemica che ha interessato il nostro Paese.

Tutto ciò impone l’introduzione di correttivi nella determinazione della base imponibile e maggiori considerazioni degli effetti che si generano sulle società, al netto delle operazioni straordinarie o fuori campo.

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