Contabilità

Si misurano con il fair value proventi e costi figurativi

Rientra nei componenti in questione l’attività dei volontari e non

Sotto il profilo meramente contabile, i proventi e i costi figurativi, tra cui l’apporto dei volontari, (vedasi articolo apertura) dovranno essere riportati nel bilancio degli Ets. Ma come misurarli?

Sul punto, in linea generale l’Organismo Italiano di contabilità (Oic) nella bozza di principio contabile del Terzo settore, ad oggi in consultazione, ha previsto che questi debbano essere misurati in base al fair value. In altri termini tenendo conto del «prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione». Diversamente, nel caso in cui il fair value non sia attendibilmente stimabile, se ne dovrà dare informazione nella relazione di missione.

Tra i costi figurativi (e proventi figurativi) più rilevanti, come già evidenziato (vedasi pezzo apertura) sicuramente vi è quello relativo all’attività volontaristica. A tal proposito, l’Oic afferma che rientrano nei componenti figurativi l’attività dei volontari «non occasionali» (articolo 17, comma 1 del Cts) e di quelli occasionali. In questo contesto, quindi, il contributo di tali ultime figure rientrerà nelle erogazioni gratuite di servizi ricevute di cui alla lettera b) dell’articolo 3, coomma 3 del Dm 107/2021 determinate sulla base del loro “valore normale”, sostanzialmente coincidente, con il fair value di matrice “societaria”.

Un aspetto su cui riflettere riguarda l’eventuale corrispondenza tra l’attività dei volontari, valutata al fair value (costo figurativo), e l’equivalente prestazione resa dall’Ets a favore di associati o di terzi, anch’essa valutata al fair value (provento figurativo).

Tali valori potrebbero risultare coincidenti anche se, va detto, non sembra esservi alcun obbligo di equiparazione. La Bozza del principio contabile, infatti, lascia aperta la possibilità di misurare il fair value secondo criteri diversi. Per il costo del servizio si dovrà fare riferimento alle indicazioni ministeriali mentre per il provento figurativo si potrebbe richiamare il valore attribuito dal mercato alla prestazione (laddove esistente). Pensiamo, ad esempio, ad una associazione che eroga gratuitamente un servizio socio sanitario.

In tal caso il costo figurativo potrà essere parametrato a quanto previsto dai contratti collettivi per la specifica prestazione. Con riferimento al provento, invece, si potrà tenere conto anche delle tariffe standard applicabili nel libero mercato agli utenti finali.

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