Diritto

Solo il valore dei beni sottratti misura l’illecito

Nella bancarotta fraudolenta ciò che conta è la diminuzione patrimoniale

di Giovanbattista Tona

Nella bancarotta fraudolenta rileva la diminuzione patrimoniale che deriva dalla condotta distrattiva: la valutazione della gravità o della tenuità del danno al fine dell’applicazione delle circostanze aggravanti o attenuantie dipende infatti da tale diminuzione e non dall’entità del passivo fallimentare. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n.122 del 5 gennaio.

Nello stesso giorno, con la sentenza n.124, i giudici di legittimità hanno fornito ulteriori chiarimenti in tema di distrazione dei beni evidenziando innanzitutto che la riduzione del patrimonio rileva penalmente anche se i beni distratti sono di provenienza illecita. Hanno inoltre fissato le differenze tra distrazione e pagamento preferenziale. Il caso riguardava un amministratore di società che si era appropriato del prezzo di vendita di un bene del patrimonio sociale, a titolo di un credito che riteneva di vantare verso la società. Secondo la Corte occorre tenere conto non tanto della carica del soggetto ma della natura della pretesa. Se l’amministratore si ripaga di un credito certo, liquido ed esigibile, risponde di bancarotta preferenziale. Se dispone a favore di se stesso (ma lo stesso vale se lo fa per altri) di un rimborso di un finanziamento erogato quale socio viola la regola della postergazione posta dall’articolo 2467 del Codice civile e per questo deve rispondere di bancarotta per distrazione.

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