L'esperto rispondeImposte

L’edificio unifamiliare nel trust non può accedere al superbonus

L’agevolazione del 110%

di Silvio Rivetti

La domanda

Un trust autodichiarato è proprietario di alcuni immobili adibiti ad abitazione. Su tali immobili si intende eseguire lavoro di efficientemento energetico (superbonus del 110%). È possibile per il trustee disporre tali lavori pagandoli con i fondi del trust e successivamente cedere alla banca (a favore del trust sempre) il credito d’imposta maturato? È necessario che il trustee divenga anche comodatario in proprio (con comodato registrato) per soddisfare il requisito soggettivo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 9? In caso affermativo, dovrà pagare i lavori con fondi propri? Per atto istitutivo di trust, il trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario ed il beneficiario del trust è un minore disabile.
C. B. – Milano

Occorre innanzitutto verificare la natura degli immobili segregati nel trust, che il trustee intende riqualificare. Poiché il trust non è un soggetto giuridico sostanziale a sé stante, ma solo un autonomo soggetto ai fini fiscali Ires (articolo 73, comma 1, lettere b e c, Dpr 917/1986, Testo unico delle imposte sui redditi), esso potrà fruire delle detrazioni al 110%, anche in versione cessione del credito, con riferimento a lavori trainanti e trainati su parti comuni di condomini residenziali, nei quali figurino unità immobiliari segregate nel trust stesso: esattamente, come qualunque altro condomino soggetto Ires, che sostenga le spese comuni da tabella millesimale (articolo 119, comma 9, lettera a, decreto legge 34/2020). Dal fatto che gli immobili segregati nel trust non sono di proprietà del trust stesso, ma del trustee, a cui sono formalmente intestati; e dal fatto che il trustee non opera mai come persona fisica privata, ma come soggetto professionale, incaricato del ruolo gestorio di amministrazione del patrimonio segregato nel trust, ne viene che né gli interventi trainati su tali unità condominiali singole, né gli interventi trainanti e trainati su eventuali edifici unifamiliari segregati in trust, potranno essere agevolati al 110%, per carenza del requisito soggettivo in capo al trustee. Al riguardo, si ricorda che nella risposta all'interpello n. 498/2021, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto agevolabili al 110% i lavori su singole unità immobiliari ricadenti in un trust, le cui spese sono state sostenute da persone fisiche terze, titolari di contratti di comodato stipulati con il trustee. Quest'ultimo, viceversa, non potrà autonominarsi comodatario e sostenere a tale titolo e in proprio le spese per i lavori edili: restando la natura della sua attività sempre di tipo professionale e non potendosi convertire in quella di un privato, titolare di contratto di comodato. Ciò vale, a maggior ragione, nel trust autodichiarato, dove sarebbe facilmente contestabile l'insieme delle operazioni con cui il disponente, persona fisica, nomini dapprima sé stesso come trustee, figura professionale; e poi in tale veste conceda nuovamente a sé stesso, come persona fisica, il comodato dei beni segregati, allo scopo di rientrare nell'agevolazione.

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