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Avvisi di liquidazione, così la sospensione dei termini per il Covid

Il differimento di 85 giorni

di Rosanna Acierno

La domanda

La sospensione dei termini dell’agenzia delle Entrate, prevista dall’articolo 67 del decreto legge 18/2020 e dall’articolo 157 del decreto legge 34/2020, pari a 85 giorni riguarda, relativamente all’imposta di registro, anche gli avvisi di liquidazione per imposta principale sugli atti registrati per via telematica e nello specifico un atto registrato telematicamente nell’anno 2019?
G.P. – Siena

Secondo la censurabile tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2022, la risposta è affermativa. In particolare, secondo la risposta 23 fornita dalle Entrate ad un quesito sui termini di decadenza degli atti e sul differimento di 85 giorni, la sospensione dei termini di decadenza dell’articolo 67, comma 1, del decreto legge 18/2020, dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 di 85 giorni, opererebbe per tutti i termini che non rientrano nell’articolo 157 del decreto legge 34/2020 (ovvero quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020) pendenti all’8 marzo 2020. Di conseguenza, in base a tale tesi, ad esempio, il termine di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2022 sarà il 26 marzo 2023.

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