Imposte

Il Dm prezzari conferma i dubbi sui compensi per i visti

L’asseverazione delle spese professionali relative ai visti di conformità continua a portare problemi, confermati dal decreto del Mite

di Giorgio Gavelli

Il decreto firmato dal ministro della Transizione ecologica contenente i costi massimi specifici agevolabili relativi all’asseverazione di congruità delle spese per i bonus in edilizia riporta in primo piano il tema del rapporto tra questa asseverazione e il compenso riconosciuto al soggetto (professionista o responsabile Caf) che rilascia il visto di conformità.

Si è già osservato (si veda Il Sole 24 Ore del 29 novembre) che – nonostante dalle informazioni ricavabili dal sito dell’Enea emerga che il computo metrico (e così pure, presumibilmente, l’asseverazione di congruità dei costi) deve contenere tutte le spese professionali relative all’intervento, rilascio del visto di conformità compreso – su queste conclusioni gravano alcune perplessità.

Non solo, infatti, il rilascio del visto di conformità costituisce l’ultimo atto prima dell’invio della comunicazione alle Entrate (tanto è vero che il professionista incaricato deve accertarsi della presenza dell’attestazione di congruità), per cui la validazione del costo riguarderebbe una prestazione ancora da eseguire.

Ma ben difficilmente un professionista di ambito tecnico (termotecnico, ingegnere) ha le competenze per valutare una prestazione professionale di natura completamente differente rispetto alla propria attività, tanto è vero che c’è il dubbio su quale sia la fonte documentale in base alla quale operare tale valutazione: talvolta si fa riferimento al Dm Giustizia 17 giugno 2016, talaltra (si veda il documento Fnc/Cndcec del 19 aprile 2021 sul visto superbonus) si richiama il Dm n. 140/2012.

Su questo delicato aspetto il decreto Mite in corso di pubblicazione contiene alcuni riferimenti degni di nota. Infatti, intervenendo sul testo del Dm Requisiti del 6 agosto 2020, sia all’articolo 3.3 che al nuovo punto 13.4 dell’allegato A, viene precisato che «per gli interventi di cui all’allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica Ape, nonchè per l’asseverazione di cui al comma 1» (ossia quella di congruità delle spese).

Quindi, escludendo che il compenso per il visto rientri tra le spese «connesse alla realizzazione degli interventi», non vi è alcun riferimento specifico a questa prestazione professionale in ottica «asseverazione di congruità dei valori». È pur vero che l’articolo 5, comma 1 lettera f), del Dm Requisiti continua a richiamare le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 15 del decreto Rilancio 2020 (che cita espressamente il visto di conformità), ma l’elencazione fa riferimento alle spese detraibili (non a quelle da asseverare) e la modifica operata dal Decreto Mite aggiunge l’asseverazione di cui all’articolo 121, comma 1-ter lettera b) del Dl n. 34/2020, ossia quella di congruità delle spese, evitando di citare la lettera a) di tale disposizione, che disciplina il visto di conformità.

Insomma, dall’esame degli elementi normativi, a maggior ragione con le modifiche operate dal decreto Mite, parrebbe che il compenso per il visto di conformità non rientri tra le spese di cui è richiesta l’attestazione di congruità tecnica, peraltro, come anticipato, inconferente per materia. Sul punto, tuttavia, sicuramente delicato e rilevante, si attendono chiarimenti da parte dell’Enea o dai ministeri interessati.

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