L'esperto rispondeAdempimenti

Il registro Iva non può sostituire quello delle tirature

di Romano Mosconi

La domanda

Un’associazione senza scopo di lucro che ha optato per il regime previsto dalla legge 391/1991 per propria organizzazione interna emette sempre fattura per la cessione dei libri dei quali è editore.
Si chiede se il registro Iva delle fatture emesse possa ritenersi sostitutivo del registro degli editori da tenersi secondo le modalità di cui all’articolo 39 del decreto Iva, Dpr 633/1972.

La risposta è negativa. Oltre ai registri Iva, gli editori devono istituire il «Registro delle tirature» nel quale devono annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione, distintamente per giorno e titolo:
• il numero delle copie consegnate o spedite o
• alternativamente, il numero delle copie consegnate in abbonamento o;
• alternativamente, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’Iva nel caso di esportazioni;
• il prezzo di vendita al pubblico di ciascuna copia, comprensivo di Iva;
• l’importo dei corrispettivi e
• l’ammontare della imposta relativa.
Come si può rilevare, la finalità di tale registro è quella di rilevare il numero delle copie vendute e non anche dell'ammontare dell'imposta. Ne consegue che non può essere sostituito dal registro delle fatture emesse.

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