Come fare perAdempimenti

Rendicontazione 5 per mille, la nuova piattaforma per il Terzo settore

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

  • Quando A partire dal contributo finanziario 2021

  • Cosa scade Modulistica per la rendicontazione del contributo

  • Per chi Enti del Terzo settore

  • Come adempiere Tramite nuova piattaforma online «Cinque per mille»

1In sintesi

Online la nuova piattaforma informatica dedicata alla rendicontazione del 5 per mille per il Terzo settore: il ministero del Lavoro e politiche sociali porta un restyling sui modelli relativi alla rendicontazione del contributo, superando le precedenti linee guida.

Questa la novità che arriva con il decreto direttoriale 396 del 13 dicembre scorso, recante le linee guida di adozione della modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille (ai sensi dell’articolo 16, comma 1, Dpcm 23 luglio 2020).

Una modifica, questa, che giunge al fine di allineare la modulistica con la nuova piattaforma informatica dedicata.

In quest’ultima gli enti beneficiari di importi pari o superiori a 20mila euro dovranno provvedere ad adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto a partire dal contributo finanziario 2021.

2L’ambito soggettivo di applicazione

In via generale, rientrano nel novero dei soggetti tenuti al rispetto delle linee guida gli enti percettori del contributo del 5 per mille erogato dal ministero del Lavoro e politiche sociali (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), Dpcm 23 luglio 2020). Vale a dire gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), comprese le coop sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

Ma non solo. Il nuovo decreto direttoriale emanato lo scorso 13 dicembre – tenendo conto della fase transitoria legata all’avvio del Runts – include tra i soggetti interessati anche:
• Onlus;
• Associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei previgenti registri di settore;
• Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori Onlus (articolo 10, comma 1, lett. a) del Dlgs 460/1997).

Va tuttavia considerato che al momento dell’emanazione del citato decreto direttoriale risultano definitivamente abrogati i registri Aps/Odv essendosi definitivamente conclusa, lo scorso 7 novembre, la procedura di trasmigrazione e perfezionata l’iscrizione delle Odv/Aps trasmigrate nel Runts.

Con la precisazione, dunque, che la disciplina transitoria delineata dal Ministero sotto il profilo soggettivo permarrebbe solo con riferimento alle Onlus e alle associazioni/fondazioni operanti nei settori Onlus. Ciò nel presupposto che la normativa di cui al Dlgs 460/97 è ancora efficace e la sua abrogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali del Codice del Terzo settore.

Da notare, proprio sul punto, quanto chiarito dal Ministero circa queste due tipologie di enti in punto di accredito.

Per le Onlus, il legislatore - con il decreto c.d. Milleproroghe 2022 - ha infatti raddoppiato il periodo transitorio concesso con riguardo all’accesso al 5 per mille e mantenuto l’iscrizione a questa importante misura fino al 2023 (articolo 9, comma 6, Dl 228/2021, conv. in legge 15/2022). Un periodo, questo, che dovrebbe coincidere con il definitivo smantellamento dell’Anagrafe Onlus, a seguito dell’ok da parte dell’Ue sulle misure fiscali introdotte dalla riforma.

Di conseguenza, per le sole Onlus la competenza ai fini del riparto del contributo rimarrebbe ancora per un altro anno in capo all’agenzia delle Entrate.

Discorso diverso invece per le associazioni e fondazioni che operano nei settori Onlus ma non iscritte nella relativa Anagrafe. In questo caso, gli enti, per poter continuare a beneficiare del contributo del 5 per mille, dovranno iscriversi al Runts e richiedere contestualmente l’accreditamento al riparto.

Con la precisazione che, per il 5 per mille 2022, l’iscrizione nel Registro unico dovrà risultare perfezionata entro il 31 dicembre prossimo, mentre l’accredito all’elenco permanente 5 per mille avrebbe dovuto effettuarsi entro il 30 settembre scorso.

Ciò posto, tutti gli enti beneficiari, a prescindere dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.

Nello stesso senso, spetta a tutti gli enti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Solo per gli Ets beneficiari di contributi di importo pari o superiore a 20mila euro scatta l’ulteriore obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima per la redazione.

3La modalità di rendicontazione e le spese non ammissibili

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei singoli giustificativi di spesa, che non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente sulla piattaforma informatica, secondo le istruzioni operative previste (https://servizi.lavoro.gov.it).

Non saranno dunque accettate, per gli Ets percettori di contributi pari o superiori a 20mila euro, rendicontazioni con forme di redazione e trasmissione diversa rispetto a quelle disponibili in piattaforma.

A titolo esemplificativo, non saranno dunque presi in considerazione da parte del Ministero i rendiconti trasmessi via Pec o raccomandata.

Da notare che per gli Ets percettori di somme inferiori a 20mila euro il modello di rendiconto di riferimento resta quello definito in base al precedente decreto direttoriale (488 del 22 settembre 2021). In questo caso gli enti sono tenuti solo a rendicontare, non anche a trasmettere e pubblicare la documentazione.

Diversamente, per gli enti che ricevono importi pari o al di sopra di tale soglia scatta l’obbligo al rispetto della nuova modulistica disponibile sulla piattaforma online. Con riguardo al rendiconto, l’ente sarà tenuto a compilare l’apposito format articolato in 10 sezioni, come individuate dal decreto 396. Si pensi, ad esempio, a quella relativa all’anagrafica dell’ente e del legale rappresentante, nonché a quella ove dovranno essere riportate le diverse tipologie di spese da rendicontare suddivise in macro-voci.

Parimenti, anche per la relazione illustrativa bisognerà far affidamento alla modulistica disponibile tramite piattaforma. Più nel dettaglio, tale documento dovrà essere compilato da parte degli enti negli appositi campi obbligatori e, una volta completata la procedura di invio sulla piattaforma, il sistema permetterà di scaricare un file in formato pdf. Documento, quest’ultimo, che sarà poi oggetto di pubblicazione sul sito web dell’ente.

Proprio sul punto arrivano ulteriori chiarimenti dalle linee guida ministeriali. La piattaforma informatica assolverà anche a quest’ulteriore adempimento in termini di pubblicazione. Vale a dire all’obbligo di comunicare all’amministrazione competente l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet degli importi percepiti. Anche in questo caso, al pari della trasmissione, l’obbligo in tema di pubblicazione non interessa tutti gli enti beneficiari del 5 per mille.

Piuttosto, i soli soggetti che hanno percepito contributi di importi pari o superiori a 20mila euro.

A livello operativo, l’adempimento dovrà dunque essere assolto accedendo – entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e relazione sul sito web – alla piattaforma dedicata cliccando sull’icona «Modifica link» inserendo o modificando la pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto.

Con l’ulteriore precisazione che oggetto di pubblicazione sul sito dell’ente beneficiario sarà il rendiconto, compilato in base alla modulistica di cui al decreto 396.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice