Imposte

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Anche i proprietari delle abitazioni indipendenti (edifici unifamiliari) avranno una nuova chance per accedere al Superbonus, seppur in versione depotenziata al 90 per cento, ma soltanto a partire dal 2023. Il decreto “Aiuti quater”, infatti, stabilisce che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, la quale deve essere adibita ad abitazione principale, e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Due presupposti per l’accesso

Esistono, quindi, due presupposti per poter accedere al Superbonus del 90 per cento per le unifamiliari a partire dal 2023: uno oggettivo, riguardante l’immobile, che deve essere l'abitazione principale; uno soggettivo, riguardante il titolo di possesso di tale abitazione principale - su cui il contribuente deve avere il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento (come l’usufrutto) - nonché il reddito di riferimento del contribuente non superiore a 15.000 euro (un importo che è già di per sé abbastanza stringente).

Per quanto concerne il primo requisito, sebbene la norma non rechi alcun richiamo normativo, è plausibile che per abitazione principale debba intendersi quella indicata nel Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Devono quindi considerarsi escluse quelle seconde case che invece sino a oggi hanno potuto tranquillamente fruire del Superbonus. Inoltre, non sono più ammessi gli immobili detenuti dai comodatari o locatari, ma solo quelli di proprietà o in usufrutto.

Relativamente al reddito di riferimento, invece, con una apposita norma creata ad hoc per il Superbonus, viene stabilito che il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge/convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa sono rimasti a carico del contribuente, per un numero di parti così determinato: 1 per il contribuente; se nel nucleo familiare è presente un coniuge/convivente si aggiunge 1; se nel nucleo sono presenti familiari, diversi dal coniuge/convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa sono rimasti a carico del contribuente, si aggiunge 0,5 per un familiare, 1 per due familiari e 2 per tre o più familiari.

Si considerano a carico del contribuente i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili.

Ai fini della determinazione del reddito di riferimento, che è già stato ribattezzato “quoziente familiare”, si sommano quindi in ogni caso i redditi del contribuente e del coniuge/convivente (se presente), mentre quelli dei familiari diversi dal coniuge/convivente vanno conteggiati soltanto se si tratta di soggetti che nel periodo d’imposta precedente sono rimasti a carico del contribuente stesso e, quindi, hanno conseguito un reddito complessivo entro i limiti sopra indicati.

Inoltre, non è ancora chiaro se ai fini del reddito di riferimento debba essere considerato il reddito complessivo al lordo di quello dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, così come accade per stabilire le detrazioni per i carichi di famiglia, oppure al netto. Reddito complessivo che, come noto e da istruzioni di compilazioni della dichiarazione dei redditi, è al lordo degli oneri deducibili.

Blocco del mercato dei crediti da considerare

Infine, oltre agli stringenti requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al Superbonus del 90 per cento a partire dal 2023, occorre considerare la problematica del blocco - per lo meno attuale - del mercato dei crediti d’imposta e quindi delle cessione di tali crediti, che, di fatto, salvo un suo imminente sblocco, costringerà a ripiegare sull’utilizzo diretto della detrazione del 90 per cento nella dichiarazione dei redditi: considerato, però, che il reddito di riferimento non può essere superiore a 15.000 euro e che invece gli interventi Superbonus sono di solito ingenti (Enea ha calcolato una media di 97.000 euro per le unità indipendenti), è difficile che l’Irpef generata da un reddito entro i 15.000 euro possa assorbire integralmente la detrazione del 90 per cento spalmata su quattro anni.

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