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Frodi sulle accise, controllo informatizzato per controllare i movimenti

I documenti di accompagnamento telematico e-Ad ed e-Das verranno scambiati telematicamente dal 13 febbraio

di Giorgio Emanuele Degani

Dal 13 febbraio dovranno essere controllati tramite sistema informatizzato i movimenti dei prodotti sottoposti a accisa in regime di sospensione dall’accisa nonché dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per fini commerciali. A prevederlo è il regolamento Ue 2022/2573 del 13 dicembre scorso, con cui è stata data esecuzione alla direttiva 2020/262.

Al fine di migliorare i controlli e consentire la semplificazione della circolazione dei prodotti d’accisa è stato istituito un sistema d’informatizzazione comune, in modo tale che gli Stati membri e le relative Amministrazioni doganali possano essere informati in tempo reale in ordine a detti movimenti e di effettuare i relativi controlli. Ciò con lo scopo di rafforzare il mercato unico, contrastare le frodi e l’evasione d’imposta.

Scambio elettronico

Sicché i documenti di accompagnamento telematico e-Ad ed e-Das verranno scambiati telematicamente dal 13 febbraio 2023. Si segnala che, a seguito del recepimento interno delle novità legislative unionali avvenuto con il Dlgs 180/2021, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha emanato, in data 14 dicembre 2022, l’informativa 569047/Ru, in cui vengono riportati chiarimenti e istruzioni per gli operatori del settore.

In particolare, viene ribadito che l’utilizzo dell’e-Das è riservato alle nuove figure di speditore certificato e di destinatario certificato. Tali figure dovranno poi essere censite nell’Anagrafica accise nazionale e unionale.

L’obbligazione tributaria

Accanto a tali novità, sono previste anche delle modifiche con riguardo al momento in cui sorge l’obbligazione tributaria, con una definizione di «evento imponibile» che ricomprende la fabbricazione, la trasformazione o la lavorazione, anche irregolari, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo, oppure l’ingresso irregolare degli Stessi nel territorio dello Stato (articolo 2 del Dlgs 504/1995).

In sostanza, l’introduzione irregolare dei prodotti sottoposti ad accisa nel territorio dello Stato determina l’insorgere dell’obbligazione fiscale.

Sul punto, per «ammissione irregolare» si intende l’introduzione, nel territorio unionale, di prodotti non vincolati al regime di immissione in libera pratica, in base all’articolo 201 del Codice doganale dell’Ue, per i quali è sorta l’obbligazione doganale.

Responsabilità solidale

Un ulteriore elemento di novità riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta. Al fine di contrastare le frodi, è prevista una responsabilità solidale in tutte la fattispecie in cui vi siano più soggetti tenuti al pagamento delle accise. Nello specifico, sono solidalmente obbligati tra loro il titolare del deposito fiscale, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento, nonché tutti gli altri soggetti nei confronti dei quali si verifichino i presupposti di esigibilità dell’imposta.

In caso, invece, di irregolarità durante i movimenti di prodotti in regime di sospensione, sono tenuti a versare l’imposta nello Stato membro in cui si verifica l’immissione in consumo il depositario autorizzato, lo speditore registrato, coloro che hanno prestato garanzia per il pagamento dell’accisa e, infine, i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti di esigibilità dell’imposta.

La disciplina delle accise e la circolazione dei relativi prodotti sottoposti a tale imposta appare essere sempre più armonizzata e uniforme a livello eurounitario, con rilevanti vantaggi per il mercato unico e il contrasto alle frodi.